Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, della L.R. 09/11/2021, n. 31.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 25/07/2022, n. 189 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, della L.R. 09/11/2021, n. 31, nella parte in cui, inserendo il comma 1, del presente articolo, dispone che la commissione sia composta «da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» anziché «da tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» e nella parte in cui dispone «e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all’approvazione dell’avviso pubblico».

Inoltre ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, della L. 11/03/1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, della L.R. 09/11/2021, n. 31, nella parte in cui, inserendo i commi 1, 3 e 4, del presente articolo, utilizza il termine «minimi».

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