Articolo abrogato dalla L.R. 01/08/2016, n. 47.

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7 - Atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

1. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio sono apposti mediante:

a) piano strutturale, nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera d) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ovvero sua variante;

b) regolamento urbanistico, di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005, ovvero sua variante;

c) piano complesso di intervento, di cui all'articolo 56 della l.r. 1/2005 ovvero sua variante;

d) piani attuativi, di cui al capo IV del titolo V della l.r. 1/2005;

e) varianti ai piani regolatori generali, di cui all'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

2. Il vincolo preordinato all'esproprio decorre a partire dalla data di efficacia degli atti indicati al comma 1.

3. Gli atti di cui al comma 1 indicano espressamente che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.”

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