Articolo abrogato dalla L.R. 01/08/2016, n. 47.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato

1. I consorzi di bonifica, di cui agli articoli 12 e 32 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), costituiscono autorità espropriante per le opere di bonifica da loro realizzate.

2. I comuni costituiscono autorità espropriante per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica.

2 bis. L’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.”

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