Articolo abrogato dalla L.R. 01/08/2016, n. 47.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità di un'opera si intende disposta:

a) con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità da parte dell'autorità competente;

b) con l'approvazione dei piani attuativi di cui al capo IV del titolo V della l.r. 1/2005;

c) con l'approvazione di strumenti di pianificazione o di altri atti, ovvero con il rilascio di concessioni, di autorizzazioni o di altri atti quando la normativa vigente attribuisce tale efficacia.

2. La pubblica utilità dell'opera può essere dichiarata contestualmente alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, qualora con gli atti di cui all'articolo 7, comma 1, si provveda all'approvazione dei progetti definitivi delle opere medesime. In tal caso gli atti di apposizione del vincolo indicano esplicitamente che l'efficacia degli stessi comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino