N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 01/08/2016, n. 47.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità di un'opera si intende disposta:

a) con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità da parte dell'autorità competente;

b) con l'approvazione dei piani attuativi di cui al capo IV del titolo V della l.r. 1/2005;

c) con l'approvazione di strumenti di pianificazione o di altri atti, ovvero con il rilascio di concessioni, di autorizzazioni o di altri atti quando la normativa vigente attribuisce tale efficacia.

2. La pubblica utilità dell'opera può essere dichiarata contestualmente alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, qualora con gli atti di cui all'articolo 7, comma 1, si provveda all'approvazione dei progetti definitivi delle opere medesime. In tal caso gli atti di apposizione del vincolo indicano esplicitamente che l'efficacia degli stessi comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.”

Dalla redazione