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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 03/08/2004, n. 46/R
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- D.P.G.R. 08/09/2021, n. 34/R
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- D.P.G.R. 25/03/2010 n. 35/R
- D.P.G.R. 21/12/2005, n. 69/R
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Premessa |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento per centro abitato si intendono i centri con popolazione non superiore a tremila abitanti, perim |
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TITOLO II - Esercizio dell’agriturismo |
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CAPO I - Principalità dell’attività agricola |
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Art. 3 - Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica |
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Art. 4 - Accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione1. Gli accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione di cui all’articolo 5 della legge sono conservati presso l’az |
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Art. 5 - Principalità della attività agricola1. I criteri per la determinazione della principalità dell’attività agricola, di cui all’articolo 6, comma 3 della legge, sono |
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CAPO II - Capo II Marchio nazionale e classificazione delle strutture ricettive agrituristiche |
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Art. 6-bis - Marchio nazionale |
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Art. 7 - Classificazione1. Per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è utilizzato il logo che rappresenta il girasole. 2. Le caratteristiche grafiche del |
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Art. 8 - Ulteriori indicazioni |
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Art. 9 - Targa identificativa1. |
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Art. 9-bis - Limiti di esercizio delle attività agrituristiche |
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CAPO III - Limiti e modalità di esercizio delle attività agrituristiche |
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Art. 10 - Degustazione e assaggio di prodotti e organizzazioni di eventi promozionali1. La degustazione e l’assaggio di prodotti e l’organizzazione di eventi promozionali è svolta con prodott |
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Art. 10-bis - Attività sociali e di servizio per le comunità locali1. Sono attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge le seguenti attività: a) attività educative e didattico-ricreative: |
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Art. 11 - Attività di cui all'articolo 14 della L.R. 30/2003 |
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Art. 12 - Utilizzo dell’abitazione principale dell’imprenditore ubicata nei centri abitati1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) della legge, l’esercizio delle attività agrituristiche nei locali siti nell� |
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Art. 13 - Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande1. Ai sensi dell’articolo 15 della legge nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e assaggi, e negli eventi promozionali sono utilizzati prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani. 2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l’imprenditore sottoscrive accordi. Per i prodotti degli allevamenti un periodo si |
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Art. 13-bis - Requisiti professionali per la somministrazione pasti alimenti e bevande1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge l’imprenditore che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o l’addetto che svolge tale attività, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti p |
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Art. 14 - Individuazione delle aree montane e delle aree svantaggiate |
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Art. 15 - Eventi promozionali1. N8 |
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Art. 16 - Norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge, le nuove strutture per i servizi igienico-sanitari e i nuovi volumi tecnici sono |
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CAPO IV - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza |
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SEZIONE I - Requisiti igienico-sanitari per la produzione, la preparazione e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande |
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Art. 17 - Idoneità dei locali per la preparazione e la somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 della legge la preparazione e la somministrazione per un numero di posti tavola non superiore a dodici, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consum |
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Art. 18 - Piano di autocontrollo1. Le a |
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Art. 19 - Requisiti dei locali per la somministrazione |
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Art. 20 - Requisiti dei locali per la preparazione dei pasti |
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Art. 21 - Requisiti dei locali per la preparazione e somministrazione di pasti nel corso degli eventi di cui all’articolo 16 della l.r. 30/2003 |
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Art. 22 - Requisiti dei locali per la preparazione dei prodotti aziendali |
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Art. 22-bis - Somministrazione pasti, alimenti e bevande |
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Sezione II - Requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell’attività di macellazione di animali allevati in azienda e per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni |
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Art. 23 - Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta1. Fatto salvo il caso in cui l’azienda sia dotata di strutture di macellazione a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le specie e le quantità di animali allevati in azienda la cui macellazione è consentita ai fini della fornitura diretta al co |
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Art. 24 - Quantità di animali e modalità di macellazione |
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Art. 25 - Requisiti dei locali per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni1. La lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita utilizzando il locale per la preparazione di pasti, di alimenti e di bevande o altro locale abilitato ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europe |
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SEZIONE III - Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per l’ospitalità |
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Art. 26 - Requisiti delle camere e delle unità abitative1. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 della legge, è ammesso derogare alla normativa vigente consentendo: a) un’altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernotto degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l’altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri l’utilizzo obbligatorio di appositi arredi può consentire di riportare l’altezza minima a 2 metri. b) un’altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 metri. 1-bis. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della legge non sono conse |
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Art. 26-bis - Utilizzo di camere con particolari requisiti strutturali1. Il soggiorno e il pernottamento di giovani fino a venticinque anni di età e dei loro eventuali accompagnatori, anche sotto forma di turismo |
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Art. 27 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti1. Per il calcolo delle superfici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge si tiene conto della superficie totale aziendale (SAT) indicata nella relazione agrituristica. 2. Le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente. La superficie delle singole piazzole deve avere una superficie minima di 60 metri quadrati e almeno due piazzole devono essere realizzate con percorsi |
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Art. 27-bis - Requisiti per l'ospitalità di camper in spazi aperti1. Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti di cui all'articolo 20 della legge, rivolta esclusivamente a ca |
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Art. 27-ter - Piazzole allestite dall'imprenditore e mezzi di soggiorno autonomo1. Nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, l'allestimento delle piazzole con le dotazioni di cui all'articolo 13, comma 4 della legge per la durata dell'attività di agricampeggio è subordinato al conseguimento di |
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Art. 28 - Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge |
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SEZIONE IV - Disposizioni per la conduzione delle piscine |
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Art. 29 - Conduzione e controllo delle piscine |
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TITOLO II-bis - Esercizio delle fattorie didattiche |
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Art. 30 - Controlli nella conduzione delle piscine |
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Art. 30-bis - Requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica sono utilizzati i locali, gli spazi aperti e i beni strumentali dell’azienda agricola posti all’interno del fondo aziendale e sono rispettati i requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. La con |
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Art. 30-ter - Requisiti organizzativi1. |
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Art. 30-quater - Limiti e modalità di utilizzo del logo identificativo |
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Art. 30-quinquies - Segnalazione certificata di inizio attività ed elenco regionale delle fattorie didattiche |
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Titolo II-ter - Vigilanza e controllo |
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Art. 30-sexies - Vigilanza e controllo |
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TITOLO III - Disposizioni transitorie e abrogative |
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Allegato A - Principalità dell’attività agricola
PARTE I - Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r. 30/2003
1. Premessa L’imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana) per realizzare la principalità può determinare le ore lavoro occorrenti per l'attività agricola e per le attività agrituristiche con il metodo standard di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione. L’imprenditore agricolo che determina le ore lavoro con una documentata dimostrazione deve quantificare le ore effettive che prevede di impiegare nell’attività agricole e nell’attività agrituristica, assicurandosi che ogni anno sussista la principalità dell'attività agricola.
2. Metodo standard per la determinazione delle ore lavoro necessarie all'attività agricola L’imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie per l’attività agricola con il metodo standard applica le tabelle approvate con deliberazione della Giunta regionale e aggiornate con atto della competente struttura della Giunta regionale dove sono indicate le ore lavoro massime determinate per le principali colture ed allevamenti. L’imprenditore dichiara nella relazione di cui all’articolo 7 della legge: 1) le caratteristiche produttive dell'azienda; 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola; 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata; |
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Allegato B |
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Allegato C - Relazione agrituristica e sciaIl presente allegato ha lo scopo di indicare quali sono le modalità e i dati richiesti all’imprenditore agricolo che presenta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non costituisce modulistica da utilizzare per la presentazione della SCIA stessa. La relazione agrituristica è compilata dall’imprenditore tramite il Sistema informativo di ARTEA nell’ambito della Domanda Unica Aziendale (DUA) prima della presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di riferimento. Nel caso in cui lo SUAP abbia attivo il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) di Rete Regionale dei SUAP, l’imprenditore utilizza la SCIA Agrituristica disponibile su tale piattaforma, che risulterà precompilata dai dati recuperati dalla DUA. Tramite l’interoperabilità tra la piattaforma STAR e ARTEA è resa disponibile una modalità di scambio dati che elenca le SCIA di tipo agrituristico ricevute da STAR, specificando per ognuna: l'identificativo dell’atto, la data di trasmissione e la tipologia di intervento in oggetto (avvio, variazione, cessazione). Per le attività di fattoria didattica svolte al di fuori dell’ambito agrituristico il SUAP di riferimento per la SCIA è quello del comune dove si esercita l’attività stessa (art. 22-bis della l.r. 30/2003). Avvertenze: - Nel caso in cui l’imprenditore debba effettuare interventi edilizi su immobili e impianti, i relativi procedimenti devono essere conclusi prima della presentazione della SCIA per l’attività agrituristica. - I dati nella DUA sulla consistenza aziendale e sul piano colturale s |
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