N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.G.R. del 25/03/2010 n. 35/R. L’articolo 19 così recitava: “ 1. I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie proporzionata al numero dei posti autorizzati in ragione di 1 metro quadrato per posto tavola, con una superficie minima del locale di 9 metri quadrati.

2. I locali devono essere dotati di finestre esterne per garantire il ricambio d’aria. In relazione alla superficie illuminante ed alle altezze medie, si applica quanto previsto all’articolo 26, commi 1, 2, 3 e 4. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione.

3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione.

4. Il servizio di cui al comma 3 deve essere dotato di:

a) pavimento lavabile e disinfettabile;     

b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza minima di 2 metri;    

c) adeguata aerazione, naturale o meccanica;   

d) w.c. con impianto di scarico acqua a doppia erogazione;    

e) lavabo fornito di sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso anche in tessuto, approvvigionato con acqua potabile calda e fredda, munito di comando di erogazione acqua;   

f) contenitore per rifiuti con comando a pedale.”

Dalla redazione