N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.G.R. del 25/03/2010 n. 35/R. L’articolo 14 così recitava: “1. L’individuazione da parte dei comuni di aree in cui, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 della legge, è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande indipendentemente dall’esercizio di altre attività agrituristiche, tiene conto di quanto stabilito negli atti della pianificazione ed è effettuata valutando, in particolare, per le aree caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico, le caratteristiche ambientali, economiche e sociali delle aree, con specifico riferimento al numero e alle tipologie di attività di ristorazione esistenti, alla densità insediativa e all’indice di invecchiamento della popolazione. La densità insediativa deve presentare valori più bassi e l’indice di invecchiamento della popolazione deve presentare valori più alti rispetto ai valori medi provinciali.”

Dalla redazione