N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.G.R. del 25/03/2010 n. 35/R. L’articolo 24 così recitava: “1. La macellazione di conigli, di selvaggina di allevamento e di volatili da cortile allevati in azienda è consentita nell’ambito delle seguenti quantità e comunque per un numero massimo totale di cento capi a settimana:    a) conigli e selvaggina della famiglia dei leporidi nella misura massima di cinquecento capi all’anno;    b) volatili appartenenti alle specie polli (genere Gallus), tacchini (genere Meleagris), faraone (genere Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser) e selvaggina da penna (pernici, piccioni, starne, fagiani, e altre) nella misura massima di 1500 volatili all’anno;  c) in deroga a quanto fissato dall’art. 23 del presente regolamento, in virtù della valorizzazione delle tipicità locali e di favorire piccoli allevamenti quale valore culturale legato all’attività agrituristica, è ammessa la macellazione di suini e ovicaprini nel numero e con le modalità previste dalle norme vigenti per l’uso familiare. Gli animali macellati sono soggetti alla visita post-mortem da parte dell’azienda USL secondo le modalità per la macellazione ad uso domestico e le tariffe adottate dalla Regione Toscana.   2. Nell’autorizzazione sanitaria per la macellazione di animali allevati in azienda è stabilito il numero massimo di animali macellabili in un anno nella singola azienda, suddivisi per specie.  3. L’imprenditore deve concordare con il servizio veterinario dell’azienda USL il giorno e l’ora della macellazione, al fine di consentire l’effettuazione dei previsti controlli veterinari. Per le tariffe si fa riferimento al tariffario regionale in vigore.  4. La macellazione degli animali delle singole specie deve essere effettuata in tempi diversi, previa pulizia e disinfezione.  5. Il trasporto degli scarti della macellazione può essere differito oltre le ventiquattro ore, su preventiva autorizzazione dell’ente pubblico che ha autorizzato la macellazione, e documentato tramite un registro di carico e scarico. La conservazione degli stessi avviene in appositi imballi a perdere (sacchi di plastica chiusi con un laccio) completi di data di confezionamento e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.  6. Gli imprenditori che effettuano la macellazione in azienda devono tenere un registro in cui sono annotati:    a) data di macellazione;    b) specie e numero dei capi macellati;    c) dichiarazione sul rispetto di tempi di sospensione, per eventuali pregressi trattamenti farmacologici effettuati.    7. Le carni macellate in azienda utilizzate per la vendita al consumatore finale sul luogo di produzione devono recare il bollo a placca con l’indicazione della ragione sociale e la sede dell’azienda.  8. Gli scarti liquidi possono essere smaltiti tramite fertirrigazione con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152  (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).”

Dalla redazione