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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 28/07/2004, n. 16
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Principi e ambito d'applicazione1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive diret |
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Art. 2 - Funzioni dei Comuni1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità “nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi” N15, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge. |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo relativamente alle materie di cui alla presente legge. 2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appos |
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TITOLO II - DEFINIZIONI |
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Art. 4 - Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere. 2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare. 3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva di "residenza d'epoca". |
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Art. 5 - Strutture ricettive alberghiere1. Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale. 2. Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che forniscono alloggio, se |
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Art. 6 - Strutture ricettive all'aria aperta1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper e unità abitative fisse. |
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Art. 7 - Case per ferie1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti pe |
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Art. 8 - Ostelli1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi l |
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Art. 9 - Rifugi alpini ed escursionistici1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad esc |
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Art. 10 - Affittacamere1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, |
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Art. 11 - Case e appartamenti per vacanze1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l |
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Art. 12 - Appartamenti ammobiliati per uso turistico1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratt |
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Art. 13 - Attività saltuaria di alloggio e prima colazione1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza “o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti”, N2 senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un m |
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Art. 14 - Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le caratt |
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Art. 15 - Aree attrezzate di sosta temporanea1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all’aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, comp |
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Art. 15-bis - Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici1. Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i comuni attraversati dai Cammini iscritti nell’Atlante dei Cammini o inseriti nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, nonché i comuni attraversati dai percorsi inseriti nella mappa della Rete escursionistica regionale o dalle Ci |
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TITOLO III - ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ RICETTIVA |
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Art. 16 - Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera e dell’attività ricettiva all’aria aperta |
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Art. 17 - Validità1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, rev |
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Art. 18 - Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere1. L’attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di “Segnalazione certificata di inizio attività” N17 di cui all’articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e |
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Art. 19 - Somministrazione di alimenti e bevande1. La presentazione della “Segnalazione certificata di inizio attività” N17 per l’esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all’aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro ch |
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Art. 20 - Rappresentanza1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in possesso |
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Art. 21 - Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di: a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l’ufficio del registro delle imprese; b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza; c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione. N1 2. L’eserci |
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Art. 22 - Denominazione1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già |
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Art. 23 - Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell’esercizio di attività ricettive |
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Art. 24 - Decadenza e revoca |
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Art. 25 - Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere |
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Art. 26 - Reclami per carenza dei servizi o di presunta violazione degli obblighi |
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TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE |
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Art. 27 - Nozione1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue: |
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Art. 28 - Dipendenze1. Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite da più immobili nelle immediate vicinanze della casa madre o da più strutture nello stesso immobile, purché le st |
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Art. 29 - Dichiarazione di classificazione1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comm |
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Art. 30 - Validità1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato. 2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di clas |
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Art. 31 - Ricorso1. Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni da |
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TITOLO V - DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE |
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Art. 32 - Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive |
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Art. 33 - Pubblicità dei prezzi1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.N46 |
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Art. 34 - Reclami per irregolare applicazione di prezzi |
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Art. 35-bis - Codice identificativo di riferimento (CIR)1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere all’aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice ident |
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TITOLO VI - SANZIONI |
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Art. 36 - Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all’aria aperta o subentra nell’attività, senza aver presentato regolare “Segnalazione certificata di inizio attività” N17, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00. N1 2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l’inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella “Segnalazione certific |
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Art. 37 - Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello di classifica superiore a quell |
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Art. 39 - Sanzioni per altre violazioni1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI |
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Art. 40 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi |
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Art. 41 - Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero |
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TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI |
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Art. 42 - Disposizioni transitorie generali1. I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque |
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Art. 44 - Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 i Comuni provvedono ad adeguar |
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Art. 45 - Oneri di urbanizzazione1. Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture ricettive alberghiere, che c |
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Art. 46 - Abrogazioni1. La legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 (Classificazione delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 3, comma 2. |
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