Articolo abrogato dalla L.R. del 12/02/2010 n.4. L’articolo 25 così recitava: “1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.

2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento dell'esercizio dell'attività.

3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.”

Dalla redazione