Articolo soppresso dalla L.R. 25/03/2016, n. 4.

L’articolo 34 così recitava:

“Art. 34 - Reclami per irregolare applicazione di prezzi

1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.

2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.

3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38.”

Dalla redazione