Articolo abrogato dalla L.R. del 12/02/2010 n.4. L’articolo 24 così recitava: “1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:

a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;

b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773 del 1931, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;

c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa.”

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