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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 05/12/2016, n. 36
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- Deliberaz. G.R. 18/12/2023, n. 1895
- L.R. 09/08/2019, n. 44
- L.R. 27/03/2018, n. 6
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Art. 1 - Finalità1. Con le presenti disposizioni la Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prestazione energetica nell’edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio; istituisce il catasto regionale degli impianti termici, il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE); fissa i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di pr |
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Titolo I - Disciplina delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi del d.P.R. 74/2013 |
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Art. 2 - Autorità competenti1. N5 “La Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza.”N1 Inoltre, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici avviate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento regionale 27 settembre 2007 n. 24 (Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia |
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Art. 3 - Controlli sugli impianti termici1. La Giunta regionale, ai sensi del d.P.R. 74/2013, adotta disposizioni di dettaglio per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici. 2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 |
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Art. 4 - Controlli di efficienza energetica e segno identificativo “Bollino verde”1. Con le cadenze di cui al comma 5, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 3, su impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, di cogeneratori e scambiatori di calore alimentati da reti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici dotati di sottosistemi di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, in uno dei servizi resi (climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria), si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: il sottosistema di generazione come definito nell’allegato A del d.lgs. 192/05; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della te |
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Art. 5 - Accertamenti e ispezioni sugli impianti termici1. Le autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, nella manutenzione e nell’esercizio degli impianti termici per la climat |
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Art. 6 - Elenco regionale ispettori degli impianti termici1. L’attività ispettiva può essere affidata e svolta solo da personale iscritto nell’apposito elenco regionale denominato “Elenco regionale ispettori degli impianti termici”. 2. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale: a) i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal d.P.R. 74/2013, allegato c), punto 7, che hanno positivament |
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Art. 7 - Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici1. Le autorità competenti ogni due anni trasmettono alla Regione Puglia una relazione sulle |
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Art. 8 - Sanzioni e attività sanzionatoria1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 5, del d.P.R. 74/2013 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le autorità competenti che ricevono il rapporto di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del d.P.R. 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui ai seguenti commi 3, 4 e 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76 del d.P.R. 445/2000 si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 3. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 192/2005 è punito con la sanzione |
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Titolo II - Disciplina delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici (d.P.R. 75/2013) |
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Art. 9 - Attestato di prestazione energetica1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al d.P.R. 75/2013 rilasciano e trasmettono l’attestato di prestazione energetica |
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Art. 10 - Controlli sugli attestati di prestazione energetica1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all’articolo 2 tramite il metodo a campione secondo i criteri indi |
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Art. 11 - Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica1. L’accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registra |
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Art. 12 - Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento1. Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 100, da versare all’atto |
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Art. 13 - Sanzioni e attività sanzionatoria1. L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del d.lgs 192/2005 è trasmesso, da parte del soggetto certificatore, al sistema informativo regionale e, successivamente, reso al cliente in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con d.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto interministeriale 26 giugno 2015 la sottoscrizione con firma digitale ha valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L’APE firmato digitalmente resta valido a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale. |
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Titolo III - Istituzione del “Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica” |
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Art. 14 - Catasto energetico regionale1. La Regione Puglia, in applicazione dell’articolo 10, comma 4, lettera a) del d.P.R. 74/2013, allo scopo di conoscere, in modo completo e unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione e l’implementazione di un sistema in |
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Art. 15 - Obiettivi1. Il Catasto energetico regionale permette la dematerializzazione dei documenti, delle pratiche amministrative e l’uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica degli |
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Art. 16 - Gestione del Catasto energetico regionale1. La Regione Puglia anche tramite la società Innova Puglia S.p.A. provvede alle seguenti attività: a) gestione telematica del “Catasto energetico regionale” in tutte le sue componenti; b) coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni; c) supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti e ispezioni sui dati degli impianti termici; d) supporto tecnico verso i sogg |
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Art. 17 - “Targa identificativa” dell’impianto termico1. La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso il codice impianto. |
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Art. 18 - Formazione e informazione1. La Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, di controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici. Gli ordini e i collegi professionali e le agenzie formative accreditate nel sistema formativo regionale, d’intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per le attività di certificazione energetica degli edifici, sulla base del programma definito in coerenza con l |
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Art. 19 - Norma transitoria e finale1. La data di attivazione materiale del Catasto energetico regionale e di ognuna delle sue sezioni sarà individuata con apposita determinazione del dirigente del Servizio energie rinnovabili e reti all’esito delle concertazioni tecniche con i soggetti istituzionali competenti in materia. 2. A far data dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogato il regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 24 (Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale) e sono revocate: a) la deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2010, n. 1009 - d.lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva |
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