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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 18/05/2004, n. 12
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 17/01/2008, n. 2
- L.R. 05/12/2007, n. 22
- Det. Reg. 03/05/2007, n. 710
- L.R. 23/04/2007, n. 9
- Delib. G.R. 08/01/2007, n. 5-5072
- L.R. 13/11/2006, n. 35
- D.P.G.R. 06/12/2004, n. 14
- Avviso di rettifica in B.U. 28/10/2004, n. 43
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Capo I - Disposizioni in materia di concessioni e di consorzi
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Art. 1 - (Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonché alla determinazione dei relativi canoni". 2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002, la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati: a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua; N17 b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo purché non si tratti di provvedimenti preordinati all’esercizio di attività di servizi; |
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Art. 1-bis. - (Sanzioni)1. L’utilizzo o l’occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali e ferme restando le responsabilità previste dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche). |
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Capo II - Norme in materia di politiche del lavoro |
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Art. 3 - Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - (Modifiche alla L.R. n. 67/1994)1. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi, in cooperative già costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni) è sostituito dal seguen |
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Art. 7 - (Modifiche alla L.R. n. 28/1993) |
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Art. 8 - Omissis
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Capo III - Capo V - Omissis
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Allegato A - Tabella Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche
Servitù (occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di aree demaniali con manufatti e attraversamenti) a) attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali: - tensione fino 30000 V 68,00 - tensione da 30000 V sino a 150000 V 91,00 - tensione da 150000 V sino a 250000 V 141,00 - tensione superiore a 250000 V 212,00 - Il canone è dovuto anche per le linee elettriche che attraversano l’area demaniale utilizzando in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell’attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione. - Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d’acqua. b) attraversamenti aerei o in subalveo con cavi o tubazioni: - per ciascun attraversamento 184,00 - il canone è dovuto anche per gli attraversamenti che utilizzano in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell’attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione. - Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d’acqua c) parallelismi e percorrenze con cavi e tubazioni in area demaniale: - il canone è calcolato secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro; canone minimo 184,00 - per i tratti di percorrenza in alveo il canone è maggiorato del 50% d) attraversamenti con ponti, passerelle, guadi: con superficie fino a mq. 21 184,00 maggiore di 21 mq. e fino a 60 262,00 maggiore di 60 mq. e fino a 108 |
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