Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 17/01/2008, n. 2, così recitava:

"4. Le concessioni, di norma, sono rilasciate:   a) per un periodo inferiore a tre anni, quelle finalizzate ad occupazioni contingenti di sole aree e beni, dovute a esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, estrazioni materiali in alveo;  b) per un periodo di tre anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di nove, quelle finalizzate a interventi ed usi che comportano alterazione permanente dei luoghi, che sono facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti;    c) per un periodo di trenta anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di quindici, nel caso di attività pubbliche, finanza di progetto o in presenza di attività aziendali o dell'associazionismo turistico, ricreativo e sportivo ovvero quelle relative ad utilizzazioni con interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l'ampiezza dell'area o la durata della richiesta alterino l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata."

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