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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 17/06/2011, n. 7
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/04/2013, n. 4
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Capo I - Adeguamenti della legge regionale n. 12/2002 in materia di artigianato |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12/20021. All'articolo 3 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12/20021. Al comma 1 dell'articolo 6 dell |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 12/20021. All'articolo 9 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Alle imprese artigiane opera |
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Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 13 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 13 Albo provinciale delle imprese artigiane. 1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsa |
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Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 14 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 14 Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica. 1. Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. La ricevuta rilasciata dal registro delle |
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Art. 13 - Inserimento degli articoli 14–bis e 14–ter nella legge regionale n. 12/20021. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 12/2002 sono inseriti i seguenti: «Art. 14-bis Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio. 1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio. 2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12/20021. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 17 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 17 Sanzioni. 1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate: a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5, con l'immediata interruzione dell'attività e la confisca delle relative attrezzature; b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di rifer |
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Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 18 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 18 Istituzione e funzioni. 1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono istituite in ciascuna provinci |
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Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 19 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 19 Composizione e funzionamento. 1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni. 2. Ciascuna Commissione è composta: |
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Art. 19 - Inserimento dell' articolo 19-bis nella legge regionale n. 12/20021. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 12/2002 è inserito il seguente: «Art. 19-bis Ufficio dell'Albo del |
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Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 21 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 21 Commissione regionale per l'artigianato. 1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio |
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Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 22 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 22 Composizione e funzionamento. 1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale. 2. Essa è composta: |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 12/20021. All'articolo 23 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è abrogato; |
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Art. 25 - Inserimento dell' articolo 23-bis nella legge regionale n. 12/20021. Dopo l'articolo 23 della legge regionale n. 12/2002 è inserito il seguente: |
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Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 24 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 24 Segnalazione certificata di inizio attività. 1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia): a) l'attività di facchinaggio di cui al D.M. 30 giugno 2003, n. 221 del Ministro delle attività produttive (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio); b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al D.M. 7 luglio 1997, n. 274 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfe |
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Art. 27 - Modifica all'articolo 24-bis della legge regionale n. 12/20021. Il comma 1 dell'articolo 24-bis è sostituito dal seguente: |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 12/20021. All'articolo 26 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 12/2002 |
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Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 28 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 28 Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore. 1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa: a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito |
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 12/20021. All'articolo 30 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercizio dell'atti |
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Art. 39 - Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 36 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 37 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 37 Responsabile di panificazione. |
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Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 38 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 43 - Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 40 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 40 Disciplina delle giornate di chiusura e delle deroghe. 1. Le imprese di cui all'articolo 36 osservano la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i |
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Art. 44 - Inserimento del capo III-bis nel titolo III della legge regionale n. 12/20021. Dopo il capo III del titolo III della legge regionale n. 12/2002 è inserito il seguente: «Capo III-bis Disciplina dell'attività di tintolavanderia Art. 40-bis Definizione dell'attività e idoneità professionale. 1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. |
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Art. 45 - Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 42 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 42 Soggetti beneficiari. 1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che |
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Art. 46 - Inserimento dell'articolo 42-bis nella legge regionale n. 12/20021. Dopo l'articolo 42 della legge regionale n. 12/2002 è inserito il seguente: |
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Art. 47 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 12/20021. All'articolo 43 della legge regionale n. 12/2002 sono |
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Art. 49 - Modifica all'articolo 44-bis della legge regionale n. 12/20021. Il comma 1 dell'articolo 44-bis della legge r |
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Art. 50 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 12/20021. All'articolo 48 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica, le parole «il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA» sono sostit |
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Art. 55 - Sostituzione dell'articolo 53-ter della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 53-ter della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 53-ter Criteri per la concessione e per l'erogazione anticipata |
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Art. 62 - Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 12/2002 |
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Art. 65 - Modifiche all'articolo 66 della legge regionale n. 12/20021. All'articolo 66 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica de |
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Art. 70 - Sostituzione dell'articolo 72 della legge regionale n. 12/20021. L'articolo 72 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 71 - Inserimento degli articoli 72–bis e 72–ter nella legge regionale n. 12/20021. Dopo l'articolo 72 della legge regionale n. 12/2002 sono inseriti i seguenti: «Art. 72-bis Delega di funzioni al CATA. 1. Sono delegate al CATA le attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Con regolamento sono definiti, da parte del |
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Capo II - Modifica alla legge regionale n. 50/1993 concernente la promozione economica nei territori montani |
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Art. 73 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 50/19931. L'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è sostituito dal seguente: «Art. 8 Programmazione e realizzazione di aree attrezzate. |
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Capo III - Modifiche alla legge regionale n. 4/2005 concernente interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia |
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CAPO IV - Omissis |
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CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005 IN MATERIA DI COMMERCIO |
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Art. 76 - (Modifiche agli articoli 85 e 110 della legge regionale 29/2005)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. M |
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CAPO VI - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11/2009 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE, SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE, ACCELERAZIONE DI LAVORI PUBBLICI |
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Art. 77 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 11/20091. Al comma 5 dell'articolo 15 (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle impr |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 78 - Art. 80 - Omissis
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Art. 81 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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