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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 30/12/2011, n. 2057
Deliberaz. G.P. Bolzano 30/12/2011, n. 2057
Deliberaz. G.P. Bolzano 30/12/2011, n. 2057
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[Premessa]Con la legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 articolo 1 sono state varate le misure di contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico. Ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 la Giunta provinciale deve fissare con deliberazione i crite |
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Allegato - Criteri per le misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 |
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Art. 1 - Finalità e campi di applicazioneAi sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 R sono definiti i criteri per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale adeguamento degli impianti di illuminazione esterna pubblica esistenti in provincia |
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Art. 2 - DefinizioniLe definizioni riportate riguardano i campi di applicazione descritti nei presenti criteri: - Illuminazione esterna pubblica: tutti gli impianti di illuminazione esterna che illuminano con luce artificiale lo spazio pubblico, compresa l’illuminazione a scopo decorativo o pubblicitario. - Spazio pubblico: tutti i percorsi, le piazze, i parcheggi, le strutture, gli impianti, i centri sportivi, i monumenti architettonici ed artistici accessibili o a disposizione del pubblico, nonché il cielo notturno. - Punto luce: |
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Art. 3 - AttuazioneAi sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 ogni comune ed ogni altro proprietario di impianti di illuminazione esterna pubblica redige entro un anno dall’approvazione dei presenti criteri un piano che prevede una rilevazione dello stato di fatto ed un piano di intervento per l’adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna pubblica. |
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Art. 4 - Norme tecnicheIn fase di progettazione e di realizzazione degli impianti di illuminazione sono da rispettare i seguenti criteri: - utilizzo di apparecchi totalmente schermati (full-cut-off); - utilizzo di apparecchi di illuminazione con un rendimento di almeno il 55 %; - utilizzo di sorgenti luminose particolarmente efficienti corrispondenti all’avanguardia della tecnica con un’efficienza luminosa minima di 70 lm/W, con radiazione ultravioletta e blu più bassa possibile ed una temperatura di colore massima pari a 4000 K; - definizione delle aree da illuminare; - gli impianti di illuminazione devono essere progettati e realizzati in modo tale che le aree illuminate non superino il livello minimo di luminanza media previsto dalle norme di sicurezza; - l’illuminazione dei percorsi (ciclabili, pedonali e stradali) deve esser realizzata con rapporti fra interdistanza e altezza dei sostegni superiori a 3,7, salvo la presenza di alberi o altri ostacoli fisici; soluzioni bilaterali sono consentite solo per percorsi di larghezza superiore a 10 m; - gli impianti devono essere provvisti di apposito dispositivo per ridurre l’emissione di luce degli impianti, almeno |
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Art. 5 - EccezioniI presenti criteri non vengono applicati nei seguenti casi: a) strutture pubbliche o militari e impianti la cui realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali; |
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