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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 18/02/2004, n. 1
L. R. Umbria 18/02/2004, n. 1
L. R. Umbria 18/02/2004, n. 1
- Errata corrige in B.U. 24/03/2004, n. 12
- Avviso di rettifica in B.U. 21.4.2004, n. 17
- L.R. 03/11/2004, n. 21
- L.R. 22/02/2005, n. 11
- L.R. 26/03/2008, n. 5
- L.R. 21/05/2008, n. 8
- L.R. 26/06/2009, n. 13
- L.R. 10/12/2009, n. 25
- L.R. 27/01/2010, n. 5
- L.R. 16/02/2010, n. 12
- L.R. 16/09/2011, n. 8
- L.R. 04/04/2012, n. 7
- L.R. 21/06/2013, n. 12
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia edilizia, e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, detta norme in materia di attività edilizia e di urbanistica correlate, al fine di raccogliere in un unico compendio normativo la disciplina di settore, in applicazione dei principi di economicità, efficacia e pubblicità dei procedimenti amministrativi, nonché al fine di perseguire il miglioramento della qualità |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operat |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti; N16 “b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici complessive delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d’uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;” c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi cost |
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Art. 4 - (Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio)1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). 2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere “esclusivamente per gli” N17 interventi che interessano: |
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Art. 5 - (Sportello unico per l'edilizia)1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto, del Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, R costituiscono un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. I comuni possono affidare allo sportello unico per l'edilizia la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia di cui alla presente legge. 2. Lo sportello unico per l'edilizia provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni “di cui all’articolo 7, commi 2 e 3”,N17 delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia e del certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla competente soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del d.lgs. 490/1999; b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; c) alla consegna dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico- |
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"Art. 5 bis - (Regolamento comunale per l'attività edilizia)N7 1. Il Comune disciplina con proprio re |
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TITOLO II - TITOLI ABILITATIVI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 6 - (Titoli abilitativi)1. I titoli abilitativi sono il permesso di costruire e la “segnalazione certificata”N17 di inizio attività. 2. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 7 e 8, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvo i casi di esonero previsti all'articolo 26, alla corresponsione del contributo di costruzione. 3. Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali generali e attuativi, nella pianificazione territoriale-paesistica, nonché nei piani di settore. Gli stessi devono rispettare i vincoli esistenti sul territorio interessato. 4. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ed è irrevocabile. |
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“Art. 7 - (Attività edilizia senza titolo abilitativo)N21 1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, i seguenti interventi: a) la manutenzione ordinaria; b) l’eliminazione di barriere architettoniche che non comporta la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, non riguarda elementi strutturali e non comporta la realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi; d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all’articolo 21, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) - Criteri per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) con esclusione delle opere di cui alla lettera b) numeri 3 e 9; |
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"Art. 7 bis - (N22 Attuazione del Piano energetico regionale) |
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Art. 8 - (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico)1. Le disposizioni del presente titolo ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 7,"N7 non trovano applicazione per: a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune interessato, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, qualora l'accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente; b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzar |
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Art. 9 - (Attività edilizia sottoposta a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza)1. I procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza previ |
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Art. 10 - (Certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli)1. Il proprietario dell'immobile, o chi abbia titolo alla presentazione della domanda di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, può chiedere preliminarmente allo sportello unico per l'edilizia una certificaz |
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"Art. 11 - (Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese)N9 “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2004, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavori privati il cui costo superi l’importo di euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza, il direttore dei lavori provvede a:”N17 a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile; b) trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad a |
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"Art. 11 bis - (Irregolarità contributiva delle imprese)N9 1. La Regione, nel caso previsto all'articolo 11, comma 3, applica all'impresa non risultata in regola una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento dell'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa. La sanzione è comunque ricompresa tra un minimo di eur |
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Art. 12 - (Norme regolamentari)1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34: a) detta criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetr |
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CAPO II - PERMESSO DI COSTRUIRE, NOZIONE E CARATTERISTICHE |
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“Art. 13 - (Interventi subordinati a permesso di costruire)N21 1. Sono subordinati a permesso di costruire, salvo quanto previsto all& |
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Art. 14 - (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)1. Il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione dell |
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Art. 15 - (Competenza al rilascio del permesso di costruire)1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile della competente struttu |
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Art. 16 - (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)1. Nel permesso di costruire sono indicati il termine di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo abilitativo, quello di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i quattr |
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“Art. 16-bis - (Istruttoria preliminare)N25 1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare la comunicazione di inizio lavori o l’istanza di titolo abilitativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico SUAPE di effettuare una |
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CAPO III - PROCEDIMENTO |
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“Art. 17 - (Procedimento per il permesso di costruire)N21 1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 bis, è presentata allo Sportello unico SUAPE corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l’attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l’attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all’articolo 4, comma 2 o negli altri ambiti territoriali previsti dalla pianificazione comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera b). La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all’articolo 6, comma 7 bis o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. 2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normat |
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Art. 18 - (Procedimento edilizio abbreviato) |
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Art. 19 - (Riesame e intervento sostitutivo) |
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CAPO IV - “SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ”N17 |
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“Art. 20 - (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività)N21 1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 7, 7-bis e 13, ed inoltre: a) gli interventi sottoposti a permesso di costruire di cui all’articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativ |
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“Art. 21 - (Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività)N21 1. Il proprietario dell’immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico SUAPE la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l’attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, commi 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all’articolo 5, comma 5 e la ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22 ter e 22 quinquies, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all’articolo 4, comma 2, o negli altri ambiti territoriali previsti dalla normativa comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera b). 2. La dichiarazione di cui al comma 1 assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento edilizio comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all’articolo 6, comma 7 bis, o riportare il parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai s |
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CAPO V - “AUTORIZZAZIONI E PROVVEDIMENTI PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA” N17 |
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“Art. 22 - (Autorizzazione paesaggistica)N21 1. Le funzioni concernenti l’autorizzazione e l’autorizzazione semplificata in materia paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, conferite ai comuni ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 11/2005, sono esercitate dal comune rispettivamente a |
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“Art. 22-bis - (Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi)N25 1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, |
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“Art. 22-ter - (Adempimenti in materia di assetto idraulico)N39 1. Il parere dell’Autorità idraulica com |
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“Art. 22-quater - (Certificazione dell’impresa agricola) |
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“Art. 22-quinquies - (Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura)N39 1. I pareri preventivi degli organi competenti i |
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TITOLO III - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE |
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Art. 23 - (Contributo di costruzione per il permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività)1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo 26, il permesso di costruire o la presentazione della denuncia di inizio attività, comportano la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione di cui agli articoli 24 e 25. 2. Il contributo di costruzione è quantificato dal comune per gli interventi da realizzare attraverso il rilascio del permesso di costruire, ovvero certificato dal progettista per quelli da realizzare ai |
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Art. 24 - (Oneri di urbanizzazione)1. Salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività o con le modalità previste all'articolo “17, comma 12”.N17 A scomputo totale o parziale della quota dovuta “, nonché del contributo sul costo di costruzione di cui all’articolo 25” N43, l'intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi “, previo assenso del comune,” N43 a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 R e successive modificazioni, a |
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Art. 25 - (Costo di costruzione)1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione con riferimento al costo massimo ammissibile per l'edilizia residenziale pubblica, definito dalla stessa Regione. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadro di superficie “utile coperta” N42 da realizzare che i comuni applicano per il calcolo del contributo sul costo di costruzione, non può risultare comunque inferiore al “trenta per cento” N |
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Art. 26 - (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)1. Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, compresa l'attività agrituristica, relativamente ai primi trecento metri quadrati di superficie utile coperta, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all'art. 2135 del c.c., che possiede i requisiti previsti dall'art. 5 del regolamento del Consiglio della Comunità Europea n. 1257 del 17 maggio 1999 “iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura” N17 N13 “b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, let |
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Art. 27 - (Convenzione-tipo)1. Ai fini del titolo abilitativo relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali, nonché gli atti d'obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degl |
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Art. 28 - (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 26, comma 1, il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali, artigianali e agricole dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smal |
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TITOLO IV - VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE |
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CAPO I - CERTIFICATO DI AGIBILITÀ |
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Art. 29 - (Certificato di agibilità)1. Il certificato di agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. |
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Art. 30 - (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità)1. Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 29, comma 4, è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a) copia della dichiarazione di avvenuto deposito della documentazione necessaria per l'accatastamento dell'edificio, ove prevista, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità; b) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti; c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti in materia |
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Art. 31 - (Dichiarazione di inagibilità)1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazi |
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“Art. 31 bis - (Edifici pubblici)N47 1. Per gli edifici pubblici della Regione, della provincia e del |
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CAPO II - VARIAZIONI ESSENZIALI |
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Art. 32 - (Determinazione delle variazioni essenziali)1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1 del d.p.r. 380/2001, costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività: a) il mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica ovvero che implichi incremento degli standards previsti dalla l.r. 27/2000, o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienico sanitario; |
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TITOLO V - MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO ED USO DEI VANI DEGLI EDIFICI |
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CAPO I - DESTINAZIONI D'USO |
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Art. 33 - (Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo)1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono il complesso delle funzioni e delle destinazioni d'uso ammesse in una zona omogenea o in un ambito territoriale. È prevalente la destinazione d'uso qualificante le zone omogenee o gli ambiti territoriali. Sono compatibili la o le destinazioni d'uso funzionali, similari o che integrano la destinazione d'uso prevalente, ivi compresa anche quella dei locali accessori che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione prevalente medesima. 2. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare "è" N1 quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, i |
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CAPO II - USO DI VANI NEGLI EDIFICI |
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Art. 34 - (Uso dei vani degli edifici esistenti)1. Negli edifici esistenti “o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009,”N17 destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi sono consentiti interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani ",sostanzialmente corrispondenti" N3 posti al piano sottotetto e terreno nel rispetto delle seguenti condizioni minime: a) gli edifici oggetto di intervento devono essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o risultare in costruzione, purché, alla stessa data, siano compl |
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Art. 35 - (Interventi edilizi consentiti sugli edifici)1. Gli interventi di cui all'articolo 34 possono comportare l'apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aereoilluminazione, a condizione che siano particolarmente curate le possibili soluzioni progettuali in funzione dell'aspetto e della qualità architettonica e tipologica dell'edificio. |
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Art. 36 - (Ampliamento di edifici esistenti)1. Nel caso di ampliamento planimetrico di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. |
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TITOLO VI - MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE E DEL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI |
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Art. 37 - (Extra spessori murari)1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori murari: a) la parte delle murature d'ambito esterno, siano |
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Art. 38 - (Soluzioni di architettura bioclimatica)1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale, servizi o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare: |
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“Art. 38-bis - (Impianti al servizio delle attività produttive)N25 1. Le superfici strettamente nece |
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TITOLO VII - VIGILANZA SULLA ATTIVITÀ EDILIZIA |
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Art. 39 - (Controlli sui titoli e sulle opere eseguite)N19 “1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 7, commi 2 e 3, 17 e 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio dei lavori.” N19 “2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 7, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, nonché alle istanze di cui agli articoli 29 e 30.” 3. Il “dirigente o responsabile del competente ufficio comunale”N17 tenuto a eseguire semestralmente i controlli “di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il “venti” |
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"Art. 39 bis - (Raccolta dei dati del fabbricato)N3 1. La Regione con apposito regolamento |
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TITOLO VIII - NORMATIVA TECNICA E AMBIENTALE PER L'EDILIZIA |
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Art. 40 - (Vigilanza) |
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Art. 41 - (Interventi edilizi di prevenzione sismica degli edifici)1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica del patrimonio edilizio esistente, realizzati con le modalità previste dal Regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 9, sono consentiti interventi necessari per ridurre il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato che comportino: N16 “a) incremento di volumetria |
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Art. 42 - (Pareri sugli strumenti urbanistici)1. Il parere sugli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001 è espre |
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Art. 43 - (Sostenibilità ambientale in edilizia e architettura ecologica)1. La Regione favorisce l'adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il comfort degli ambienti di vita e di lavoro. 2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1 emana atti di ind |
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TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 44 - (Decadenza di vincoli preordinati all'esproprio e assenza del piano attuativo obbligatorio)1. Nelle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale a vincoli preordinati all'esproprio, sono consentiti negli edifici esistenti in dette aree gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia. |
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Art. 45 - (Atti di indirizzo e coordinamento)1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4, comma 1 del d.p.r. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a: a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi; b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo “1 |
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Art. 46 - (Salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio)1. La Regione si basa sui principi definiti dal PUT “e dal PPR” N11 ai fini di perseguire obiettivi di qualità nel governo del territorio, la tutela dell'identità storico-culturale, il rispetto dei valori naturalistico-ambientali, secondo criteri di sviluppo sostenibile e corretto uso del suolo. 2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della C |
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Art. 47 - (Norma finale)1. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie de |
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Art. 48 - (Norme transitorie)1. Le norme regolamentari di cui all'articolo 12 e gli atti di indirizzo di cui all'articolo 45 sono emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione operano le normative vigenti. 2. Fino alla definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 continuano a trovare applicazione le tabelle parametriche stabilite dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 373, oltre ai conseguenti aggiornamenti intervenuti. |
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Art. 49 - (Norma transitoria a protezione dei tracciati stradali)1. Fino all'entrata in vigore della riforma della l.r. 31/1997, sono vietate le nuove previsioni urba |
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Art. 50 - (Norma finanziaria)1. Per gli anni 2004 e successivi al finanziamento degli interventi previsti negli articoli 5, comma 8, 10, comma 3, 43, comma 3 e 45, comma 3 della presente legge si fa fronte con imputazione alla unità pr |
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TITOLO X - MODIFICHE DI LEGGI E ABROGAZIONI |
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CAPO I - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27 |
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Art. 52 - (Modificazione dell'art. 30)1. All'articolo 30, comma 8 della l.r. 27/2000 le parole "all'art. 28" sono sostituite dalle parole " |
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Art. 53 - (Integrazione dell'art. 55)1. All'articolo 55, comma 2 della l.r. 27/2000, dopo la parola "rappresentato" sono inserite le parol |
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Art. 54 - (Integrazione dell'art. 62)1. All'articolo 62, comma 1 della l.r. 27/2000 dopo la parola "titolo" sono aggiunte le seguenti ", c |
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Art. 55 - (Sostituzione dell'art. 65)1. L'articolo 65 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 65 - (Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie). 1. Gli edifici esistenti alla data del 13 novembre 1997, ubicati |
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CAPO II - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1974, N. 53 |
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CAPO III - ABROGAZIONI |
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Art. 57 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) Il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48; b) la legge regionale 18 dicembre 1987, n. 55; c) la lettera a) del comma 1 dell'art. 38 e i commi 2, 2-bis, 3, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31; d) la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 38; e) l'articolo 6 e la lettera b), comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18; f) la legge regionale 11 agosto 1983, n. 34. |
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