Delib. G.R. Umbria 07/04/2004, n. 383 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Umbria 07/04/2004, n. 383

Indirizzi di prima applicazione dell’art. 40 della L.R. 18.2.2004, n. 1 in materia di vigilanza e normativa tecnica per l’edilizia.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la l.r. 20 agosto 1981, n. 61;

Vista la l.r. 14 maggio 1982, n. 25;

Vista la l.r. 12 agosto 1998, n. 30;

Vista la l.r. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

Vista l'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61;

Vista la D.G.R. n. 5180 del 14 settembre 1998;

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 1272 del 3 settembre 2003, concernente indirizzi per l'applicazione delle vigenti normative regionali i

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DOCUMENTO ISTRUTTORIO: Indirizzi di prima applicazione dell'articolo 40 della l.r. 18 febbraio 2004, n. 1, in materia di vigilanza e normativa tecnica per l'edilizia

Premesso che:

- la recente legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 assegna un ruolo centrale allo Sportello per l'edilizia del Comune per gli adempimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi ed alle varie competenze ad essi collegati in materia di procedimento edilizio;

- lo Sportello unico cura, infatti, tutti i rapporti tra il privato e l'Amministrazione comunale e, quando previsto dalla legge, con le altre Amministrazioni, con funzioni di ricezione degli atti, informazione, accesso, partecipazione, collaborazione, acquisizione pareri e atti di assenso, trasmissione dei provvedimenti;

- l'art. 40 della legge regionale prevede, in particolare, che anche gli adempimenti previsti dalla parte seconda del D.P.R. 380/2001, in materia di denuncia dei lavori in zona sismica e delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso e a struttura metallica, di cui alle previdenti leggi n. 64/74 e 1086/71, siano effettuati presso lo Sportello unico per l'edilizia del Comune;

- l'articolo 48 della legge regionale (norme transitorie), al comma 5 prevede l'obbligo per i Comuni di istituire e rendere operante lo Sportello unico entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge e che comunque, fino alla sua istituzione, le relative funzioni siano svolte dal competente ufficio comunale;

- la cogenza della normativa impone, pertanto, agli uffici comunali di assolvere a tutte le funzioni assegnate dalla legge allo Sportello unico, ivi comprese quelle in materia di normative tecnica di cui al sopracitato articolo 40;

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