Articolo abrogato dall'art. 110, comma 1, della L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

Art. 6. - (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituito dal seguente:

"1-bis. Qualora l'aiuto per lo smaltimento dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, l'adesione alla polizza individuata dal consorzio, a seguito di procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, è obbligatoria per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 tenuti a consorziarsi. Il costo del premio per la polizza a copertura dei costi di smaltimento per epizoozia e calamità naturale è totalmente o parzialmente a carico della Regione. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, che non intendano aderire alla polizza a copertura dei costi di smaltimento per mortalità ordinaria, a partire e con effetto dall'annualità assicurativa 2012, ogni anno lo comunicano anticipatamente entro i termini e secondo le modalità individuati dal consorzio.".”

Dalla redazione