Comma abrogato dall'art. 48, comma 1, della L.R. 07/02/2017, n. 1, così recitava:

"2. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all’edificazione e all’uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d’intervento. Fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC non è consentito realizzare recinzioni fisse né effettuare nuove edificazioni, ad una distanza inferiore ai cinque metri dal confine dell’area sciabile. In ogni caso le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all’articolo 9 della presente legge, all’interno degli ambienti abitativi.”."

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