D.L. 29/12/2010, n. 225 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 29/12/2010, n. 225

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
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Art. 1. - Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'

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Art. 2. - Proroghe onerose di termini

1. - 1-bis. Omissis

1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.

1-quater. - 1-octies. Omissis

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

2-quater. N4 All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso».

2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 5, comma 5-bis:

1) al penultimo periodo, le parole: «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali».

2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«cbis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».

2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cbis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.»

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Art. 3. - Omissis

 

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Art. 4. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella G

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Tabella 1 - (prevista dall’articolo 1)

 

TERMINE

FONTE NORMATIVA

Omissis

31/12/2010

art. 3, comma 3-bis, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

31/12/2010

art. 23-bis, comma 8, lettera e), D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06/08/2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale.

20/11/2008

art. 6-sexies, comma 2, D.L. 25/06/2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla

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Allegato 1 - Allegato 2 Omissis

 

 

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