Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D. Leg.vo n. 152/2006 e dell’art. 14-bis del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.
Dalla data di entrata in vigore del D.M.Amb.Tut.Terr.M. del 18/02/2011 n. 52 cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 15/02/2010
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 09/07/2010
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 28/09/2010
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 22/12/2010
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 26/05/2011
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 12/11/2011
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio e Mare 20/03/2013 (G.U. 19.4.2013, n. 92)
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62155915609
Art. 1 - (Entrata in funzione
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti -
SISTRI)
N11 1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, è operativo:
N11 a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R con più di cinquanta dipendenti,
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62155915610
Art. 2 - (Rifiuti urbani della
regione Campania)
N11 1. Al fine di attuare quanto previsto all’articolo 2, comma 2bis, del decreto-legge 6 novembre
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62155915611
Art. 3 - (Modalità di
iscrizione al SISTRI)
1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.N2
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle rispettive attività.
3. Le modalità di iscrizione al SISTRI sono descritte nell’allegato IA.
4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. “Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580.” N5 Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, pre
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62155915612
Art. 4 - (Contributo di
iscrizione al SISTRI)
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo è versato da ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 per ciascuna attivit&agra
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Art. 5 - (Informazioni da
fornire al SISTRI)
1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI è riportata nelle schede di cui all’allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema SISTRI (www.sistri.it).
2. La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
3. I produttori di rifiuti inseriscono nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.
4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall’estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall&rs
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62155915614
Art. 6 - (Particolari
tipologie)
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, R i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attra
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Art. 7 - (Modalità
operative semplificate)
1. N17 “Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.” A tal fine i predetti soggetti, dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenti
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Art. 8 - (Trasmissione dei dati
al Catasto dei rifiuti e all’Albo nazionale gestori ambientali)
1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi,
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Art. 9 - (Disponibilità
dei dati da parte delle autorità di controllo)
1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e a
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Art. 10 - (Catasto dei rifiuti)
1. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una b
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Art. 11 - (Comitato di
vigilanza e controllo)
1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell&rsquo
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Art. 12 - (Disposizioni
transitorie)
1. “Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012” N21 i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione d
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Allegato IA - (articolo 3,
comma 3)
PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI
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62155915622
Definizioni
Ai fini della presente procedura si intende per:
— «SISTRI»: il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 189, comma 3bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
— «Operatore/i»: gli enti e le imprese rientranti nelle categorie di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, che sono obbligati ad aderire al SISTRI entro le date indicate nel comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto che possono aderire al sistema su base volontaria;
— N10 “«Delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun «Delegato», le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa;”
— «Dispositivo/i»: i dispositivi indicati all’articolo 3 del decre
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I. PRIMA FASE –
Iscrizione
1. Iscrizione al SISTRI
L’Operatore dovrà iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti mod
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A. Modalità on line
In caso di iscrizione on line, l’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI dedicat
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B. Modalità Via Fax
In alternativa alla modalità di iscrizione on-line, l’utente potrà comunicare i d
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C. Telefonicamente
L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 6.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine per l’iscrizione in sede di prima app
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2. Verifica dei dati e
personalizzazione dei dispositivi
I dati comunicati dagli Operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura
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62155915628
SECONDA FASE - Consegna dei
dispositivi
3. Siti di Distribuzione
La consegna dei dispositivi USB avverrà:
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4. Soggetti competenti e
documentazione necessaria per il ritiro
Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’Operatore.
Il Legale Rappresentante dell’Operatore potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.
Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sarà necessario presentare la seguente documentazione:
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62155915631
COSTI DI SOSTITUZIONE
Anno solare di sostituzione
Dispositivo USB
Black box
2010
60
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62155915632
Allegato IB - (articolo 3,
comma 6, lettera c))
PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE DEI
DISPOSITIVI BLACK BOX
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62155915633
1. Individuazione delle
officine autorizzate all’installazione delle black box
L’installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.
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62155915634
2. Attività
propedeutiche all’installazione
Ciascun Operatore che effettua l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all’azienda.
Le Sezioni regionali dell’Albo curano la programmazione delle installazioni delle black box.
A tal fine:
— unitamente al dispositivo
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5. Installazione presso
l’officina autorizzata
L’operatore dell’officina autorizzata:
— verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l’installazione d
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62155915636
6. Comunicazione al SISTRI
dell’avvenuta installazione
Completata l’installazione, l’operatore dell’officina invia alla Sezione regionale dell’Albo, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale delle black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati,
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62155915637
Allegato II - Ripartizione dei
contributi per categoria dei soggetti obbligati
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62155915638
Allegato III - Contenuti ed
esemplificazione grafica delle schede SISTRI
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Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Definizione di “terre e rocce da scavo”; Categorie di terre e rocce da scavo; Materiali provenienti da demolizioni; Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte - SUOLO ESCAVATO ALLO STATO NATURALE UTILIZZATO IN SITU Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA - CONDIZIONI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME “SOTTOPRODOTTI” Condizioni comuni a tutti i cantieri; Terre e rocce da scavo nelle quali siano presenti “materiali di riporto”; Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere soggette a VIA o AIA; Cantieri con meno di 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti - TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICABILI COME “RIFIUTI”; Condizioni al cui verificarsi le terre e rocce da scavo sono qualificate “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti - TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI CONTAMINATI Attività di scavo in siti oggetto di bonifica; Piano dettagliato e campionamento del suolo; Piano operativo; Utilizzo delle terre e rocce scavate nel sito; Presenza di “materiali di riporto” - ATTUAZIONE E LINEE GUIDA.
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
Serie COSTRUIRE SOSTENIBILE
Direttore scientifico: Alessandro Rogora
La gestione del suolo nella pianificazione urbanistica - Implicazioni ambientali dell’urbanistica - La prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio sismico - La prevenzione del rischio idraulico - Il bilancio ecologico
TRA TECNICA E NATURA
Evoluzione della tecnologia e Norma UNI 11235 - Tipologie di coperture a verde - Tecniche di realizzazione - Progettazione dello strato vegetativo - Manutenzione di avviamento e ordinaria
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ATTENZIONE: non sarà possibile inviare poiché ha esaurito il plafond di richieste di consulenza
Scrivi qui il tuo quesito.
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