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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 07/06/2011, n. 9
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- L.R. 12/08/2019, n. 8
- L.R. 30/01/2017, n. 1
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- Errata corrige in B.U. 1.7.2011, n. 18
- L.R. 10/04/2012, n. 8
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale del proprio territorio, promuove lo sviluppo del turismo rurale, integrandolo con l’offerta agrituristica e turistica regionale. Per queste finalità definisce le norme per l’esercizio e la promozione della forma di turismo, denominata “turismo rurale”. 2. La presente legge è finalizzata a favorire: |
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Art. 2 - (Definizione di turismo rurale)1. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell’offerta turistica regionale composta da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell’agricoltura locale nonché all’ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero. |
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Art. 3 - (Operatori del turismo rurale e relative attività di esercizio)1. Sono ammessi a svolgere, nelle aree di cui all'articolo 2, attività di turismo rurale i seguenti operatori: a) imprenditori del turismo e imprenditori agricoli, singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all' |
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Art. 4 - (Elenco degli operatori del turismo rurale)1. È istituito l’elenco regionale degli operatori del turismo rurale, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) esercizi alberghieri ed extralberghieri; b) esercizi di ristorazione; c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività sportive e del tempo libero all’aria aperta; |
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Art. 5 - (Verifiche, sospensione e cancellazione dell’iscrizione)1. "La Regione effettua" N6 almeno ogni biennio le verifiche sulla conservazione dei requisiti richiesti dalla presente legge per l’iscrizione all&rsq |
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Art. 6 - (Esercizio dell’attività ricettiva e segnalazione)1. Coloro i quali intendano esercitare l’attività ricettiva in forma imprenditoriale sono tenuti a presentare una segnalazione, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata “segnalazione”, al Comune dove ha sede la struttura stessa. 2. La segnalazione è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione e incendi, ai sensi della normativa vigente. L’interessato può avviare l&r |
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Art. 7 - (Obblighi degli operatori)1. Gli operatori che svolgono l’attività di turismo rurale sono obbligati a: |
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Art. 8 - (Simbolo del turismo rurale)1. La Giunta regionale adotta il simbolo di contrassegno degli esercizi iscritti all& |
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Art. 9 - (Contributi finanziari)1. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori del turismo rurale |
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Art. 10 - (Competenze della Regione)1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, la Regione provvede alla: a) elaborazione del programma speciale del turismo rurale; b) istituzione del marchio regiona |
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Art. 12 - (Istituzione dei marchi di qualità per gli esercizi del turismo rurale)1. La Regione istituisce il marchio di qualità con profilo uniforme per gli es |
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Art. 13 - (Ristrutturazione degli edifici destinati all’esercizio del turismo rurale)1. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all’esercizio del turismo rurale devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio, conservandon |
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Art. 15 - (Obblighi fiscali e tributari)1. L’attività di turismo rurale è soggetta agli obblighi fiscali |
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Art. 16 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: |
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Art. 17 - (Sanzioni amministrative)1. Il titolare di attività di turismo rurale che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio di ciascun ospite riscontrato in esubero. |
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Art. 18 - (Disposizioni transitorie)1. Gli operatori del turismo rurale, iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 19/199 |
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Art. 19 - (Norma finanziaria) |
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Art. 20 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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