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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Molise 03/05/1995, n. 19
L.R. Molise 03/05/1995, n. 19
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[Premessa] |
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Titolo I - INCENTIVAZIONE DELL'OFFERTA NEL SETTORE ALBERGHIERO |
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Articolo 1 - Finalità1. La Regione Molise, in conformità dei principi contenuti nell'art. 4 dello Statuto, dispone |
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Articolo 2 - Beneficiari1. Possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge gli Enti pubblici e privati, le as |
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Articolo 3 - Opere ammesse a beneficio1. I finanziamenti previsti dalla presente legge, fatte salve le esclusioni e le limitazioni per le spese di cui all'art. 6, sono concessi per opere di: a) ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento, a norma di legge, in particolare in materia di superamento di barriere architettoniche ed antincendio; b) trasformazio |
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Articolo 4 - Contributo in conto capitale1. Per gli interventi di cui all'art. 3 la Regione concede un contributo in conto capitale nelle seguenti misure: a) agli Enti pubblici ed alle cooperative, fino al 45% della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere previste dalle lettere a), b), c), d), f), g) dell'art. 3; |
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Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande1. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti debbono essere presentate, pena l'esclusione, con scadenza semestrale entro il 31 marzo ed il 30 settembre, al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione: a) progetto di massima delle opere da eseguire completo degli elaborati tali da individuare il tipo di intervento; b) preventivo di spesa dell'intero intervento; |
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Articolo 6 - Esclusioni1. Sono escluse dal finanziamento le spese non strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento ed in particolare: |
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Articolo 7 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori1."I finanziamenti sono. concessi per la realizzazione di opere non ancora iniziate e per forniture non ancora acquisite alla data di presentazione della domanda. Per le opere fa fede il certificato dello stato dei lavori rilasciato dal sindaco del Comune |
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Articolo 8 - Concessione dei finanziamenti1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, da rendere nel termine di 30 giorni, delibera la concessione dei contributi e ne dà comunicazione agli interessati. Il parere della Commissione si intende reso positivamente decorso il termine di 3 |
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Articolo 9 - Liquidazione dei finanziamenti1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione della delibera di cui al comma 1 dell'art. 8, dispone, con proprio decreto, la liquidazione dei finanziamenti di cui all'art. 4 previa acquisizione della seguente documentazione: a) certificato di ultimazione dei lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, rilasciato dal sindaco del Comune competente per territorio; b) relazione redatta e giurata dal direttore d |
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Articolo 10 - Vino di destinazione1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i finanziamenti previsti dalla presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. |
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Articolo 11 - Interventi per il superamento delle barriere architettoniche per adeguamenti igienico sanitari e per i servizi tecnologici1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle aziende organizzate per l'esercizio delle attivit&a |
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Articolo 12 - Obblighi dei beneficiari1. I soggetti che facciano domanda per ottenere o abbiano ottenuto la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge hanno l'obbligo, su |
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Articolo 13 - Revoca1. Ferme restanti le ipotesi di decadenza precedentemente contemplate, la Giunta regionale delibera l |
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Titolo II - INCENTIVAZIONE DEL TURISMO RURALE |
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Articolo 14 - Definizione di turismo ruraleN5 1. Per Turismo rurale si intende l |
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Articolo 15 - Attività di turismo ruraleN5 1. L'attività di Turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni e tipologie: a) offerta di ricettività in esercizi alberghieri ed extralberghieri limitat |
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Articolo 16 - Ambiti territorialiN5 1. L'esercizio del turismo rurale &egrav |
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Articolo 17 - Operatori del turismo ruraleN5 1. Sono ammessi a svolgere attività di Turismo rurale i seguenti operatori: |
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Articolo 18 - Elenco degli operatori del turismo ruraleN5 1. É istituito "l'Elenco regionale degli operatori del Turismo rurale", suddiviso nelle seguenti sezioni: a) esercizi alberghieri ed extralberghieri denominati "DIMORA RURALE"; b) esercizi di ristorazione; |
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Articolo 19 - Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizioneN5 1. L'Amministrazione provinciale effettua almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione all'Elenco regionale degl |
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Articolo 20 - Competenze dei comuniN5 1. Restano in vigore tutte le comp |
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Articolo 21 - Obblighi amministrativiN5 1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività del Turismo rurale hanno i seguenti ob |
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Articolo 22 - Simbolo del turismo ruraleN5 1. Con atto successivo, la Giunta |
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Articolo 23 - Contributi finanziariN5 1. A favore degli imprenditori isc |
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Articolo 24 - Competenze della regioneN5 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione sono attribuiti i seguenti compiti: |
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Articolo 25 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende del turismo ruraleN5 1. La Regione istituisce un "March |
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Articolo 26 - Ristrutturazione degli edifici destinati all'esercizio del turismo ruraleN5 1. Per la realizzazione delle strutture ricettive e dei relativi servizi ed accessori di |
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Articolo 27 - Formazione professionaleN5 1. La Regione promuove e coordina |
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Articolo 28 - Obblighi fiscali e tributariN5 1. L'attività di Turismo ru |
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Titolo III - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 291. La legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, e le successive leggi di modifica e di integrazione so |
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Articolo 30 - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi previsti nel bi |
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Articolo 311. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 38 dello Statuto ed entr |
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