N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 30/01/2017, n. 1.

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11 - (Programmi provinciali per lo sviluppo del turismo rurale)

1. Le Province, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all’articolo 10, definiscono i programmi provinciali del turismo rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali per l’agriturismo.”

Dalla redazione