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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 03/08/2016, n. 17
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- L.R. 23/06/2017, n. 8
- L.R. 14/11/2016, n. 19
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti, e ad assicurare ai consumatori la fruibilità di prodotti agricoli di alto valore qualitativo. 2. Gli interventi regionali perseguono, in particolare |
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Art. 2 - (Politica di sviluppo rurale)1. La politica regionale di sviluppo rurale è diretta a garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole operanti sul territorio regionale, a favorire l'insediamento dei giovani agr |
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Art. 3 - (Compatibilità con la normativa europea)1. Gli aiuti disciplinati dalla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del |
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Art. 4 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, si intendono per: a) PMI: le microimprese, le piccole e le medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472; N78 b) settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli; c) prodotto agricolo: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consi |
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CAPO II - TIPOLOGIA DEGLI AIUTI |
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Art. 5 - (Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria)1. Per l’effettuazione di investimenti materiali o immateriali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 7-bis, al fine di conseguire uno o più dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l’investimento in questione incrementi il livello minimo previsto dalle disposizioni eurounitarie vigenti nelle predette materie; c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiario, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico; d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. Se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, ove opportuno, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici; e) contributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica; f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un’efficiente gestione delle risorse natu |
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Art. 6 - (Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 6-bis, per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali. N31 2. Sono considerati ammissibili: a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibil |
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Art. 7 - (Aiuti agli investimenti nel settore dell'acquacoltura)1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produttività e della qualità, nonché il miglioramento dell’ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’acquacoltura, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 5, per l’effettuazione dei seguenti interventi, relativi all’attività di allevamento: a) investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; b) diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate; c) ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura; d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali; e) investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente, nonché per l’uso più efficiente delle risorse; f) investimenti destinati a |
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Art. 7-bis - (Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l’acquacoltura sostenibile)1. Al fine di promuovere l’avvio di nuove PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’acquacoltura, possono essere concessi aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 4 |
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Art. 8 - (Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli)1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, possono essere concessi alle PMI, operanti sul t |
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Art. 9 - (Aiuti al settore zootecnico)1. Al fine di assicurare il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni, nonché al fine di migliorare lo stato sanitario e il benessere degli animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico, possono essere concessi aiuti, anche per il tramite delle associazioni di allevatori, cui vengono trasferite le risorse necessarie: a) per il finanziamento dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, fino al 100 per cento dei costi sostenuti; b) per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva ed eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte, fino al 70 per cento dei costi sostenuti; c) N84 d) per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti, e per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti; N43 e) per l'organizzazione e la parteci |
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Art. 10 - (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria)1. Al fine di consentire alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, un’efficace gestione dei rischi ambientali, possono essere concessi aiuti integrativi: a) rispetto a quanto |
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Art. 10-bis - (Aiuti per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali)1. Al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, riconosciute come tali con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 45 per |
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Art. 10-ter - (Aiuti al settore dell’apicoltura) |
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Art. 10-quater - (Aiuti per i danni causati dalle calamità naturali)1. Al fine di compensare le imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, per i danni subiti in conseguenza di una calamità natura |
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Art. 10-quinquies - (Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a compensare i relativi danni)1. Al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di organismi nocivi ai vegetali, nonché per le perdite causate dai medesimi, possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 100 per cento dei costi ammissibili, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure |
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Art. 11 - (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo)1. Al fine di garantire il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, possono essere concessi alle PMI, ivi compresi i membri della famiglia rurale, operanti sul territorio regionale nel medesimo settore, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ad eccezione dei costi di cui al comma 2, lettere b) e c), per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, per attività dimostrative, per la promozione dell’innovazione, per |
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Art. 12 - (Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo)1. Al fine di conseguire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda o dell’investimento, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per consulenze relative ad almeno un obiettivo specifico di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e attinenti ad almeno uno dei seguenti ambiti: a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) 2021/2115; b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l’attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comu |
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Art. 12-bis - (Aiuti per servizi di sostituzione nell’impresa agricola)1. Alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per la sos |
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Art. 13 - (Aiuti per spese di funzionamento nel settore agricolo)1. Al fine di garantire competitività e sostenibilità economica possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti a fondo perduto |
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Art. 14 - (Aiuti per l'avvio e lo sviluppo di attività turistiche)1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo rurale e la creazione di spazi da destinare ad attività collettive di interesse socio-culturale, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative e a soggetti privati per la realizzazione delle segu |
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Art. 15 - (Aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali)1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo economico locale, dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del |
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Art. 16 - (Interventi diretti)1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale, la Regione può effettuare interventi diretti al miglioramento e alla valorizzazione d |
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Art. 17 - (Azioni di valorizzazione e promozione del settore agricolo)1. Al fine di valorizzare e promuovere il settore agricolo, le filiere corte e la cultura rurale, con particolare riferimento al settore zootecnico e all’animazione sociale, la Regione può: a) organizzare e partecipare a manifestazioni tematiche di interesse agricolo in ambito regionale, statale e sovrastatale, anche in collaborazione con altri soggetti; b) assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all’acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche a interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l’acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle prod |
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Art. 17-bis - (Azioni di valorizzazione e promozione del settore dell’acquacoltura)1. Al fine di valorizzare e promuovere il |
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Art. 18 - (Infrastrutture rurali)1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli nonché un miglior approvvigionamento ed efficientamento nell’utilizzo della risorsa idrica, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 90 per cento delle spese ammissibili, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato o aiuti nella formula mista aiuti a fondo perduto e mutui a tasso agevolato, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili, per la realizzazione delle seguenti iniziative di tipo infrastrutturale a valenza comprensoriale, ivi comprese le relative m |
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Art. 19 - (Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue) |
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CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 20 - (Procedimento per la concessione degli aiuti. Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura)1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti previsti dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in relazione al settore interessato dall'agevolazione, di seguito denominata struttura competente, che ne verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità e valuta l'adeguatezza tecnica e la congruità dei costi dell'iniziativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché di eventuali altri aiuti individuati con deliberazione della Giunta regionale, sono presentate allo sportello unico per l'agricoltura, istituito presso il dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, anche al fine di garantire una corretta informazione agli utenti circa le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di aiuti al settore agricolo, una gestione informatica unitaria delle domande e il coordinamento tra gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge e le corrispondenti misure cofinanziate nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2. Lo sportello unico comunica agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'ottenimento degli aiuti di cui al presente comma e provvede ad inoltrare la relativa domanda alla struttura competente per il prosieguo dell'istruttoria. 3. Fatta eccezione per le domande di aiuto presentate con modalità a sportello, individuate, tenuto conto della tipologia e dell'entità dell'iniziativa finanziata, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, le domande di aiuto devono essere presentate nel rispetto delle scadenze periodiche previste nella medesima deliberazione e negli specifici bandi, nei quali sono anche indicati i criteri di selezione per l'attribuzione dei punteggi utili all'inserimento nelle relative graduatorie. |
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Art. 21 - (Vincoli e divieti)1. I beni oggetto di aiuto sono soggetti ai seguenti vincoli e divieti, ove applicabili: a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta); b) vincolo di avvio dell'iniziativa; c) vincolo d'uso; d) divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto; e) divieto di riduzione della superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto. 2. I vinc |
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Art. 22 - (Controlli)1. Al fine di verificare i termini e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni alt |
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Art. 23 - (Revoca)1. La revoca degli aiuti di cui alla presente legge è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora il beneficiario: a) violi, nei primi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e d); b) non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori nel caso di procedure ad evidenza pubblica; c) non ultimi gli investimenti agevolati entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comunque non superiori a cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto; d) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente; e) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli; f) fornisca, al fine del |
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CAPO IV - FONDO DI ROTAZIONE |
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Art. 24 - (Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione)1. Ai fini della concessione di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15 e 18 è istituito, presso FINAOSTA S.p.A., un fondo di rotazione regionale. 2. Il fondo di rotazione è alimentato d |
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Art. 25 - (Garanzie)1. Gli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato, concessi ai sensi della presente legg |
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Art. 26 - (Convenzione)1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 24 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A., anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni de |
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Art. 27 - (Controllo contabile)1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti d |
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Art. 28 - (Durata del mutuo)1. La durata del mutuo è ripartita in un periodo: a) di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine di ulti |
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Art. 29 - (Tasso d'interesse)1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo ed è pari al tasso stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, in base all'andamento del mercato. |
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Art. 30 - (Estinzione anticipata e accollo del mutuo)1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalità e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 26. |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 31 - (Rinvio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede: a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti previsti dalla presente legge, ivi comprese eventuali condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti; a-bis) i criteri per la determinazione dell’entità della spesa ammissibile per gli aiuti di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, e 19, commi 1, le |
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Art. 32 - (Disposizioni transitorie)1. Qualora di maggior favore e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 5, e quelle concernenti la revoca parziale ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai rapporti derivanti dagli aiuti già concessi e ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, alle domande di mutuo già ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e ancora oggetto di istruttoria da parte di FINAOSTA S.p.A. alla |
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Art. 33 - (Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24)1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la |
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Art. 34 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni: a) la l.r. 43/1996; b) la legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 (Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici); c) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti); |
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Art. 35 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.164.500 per l'anno 2016, in euro 5.151.000 per l'anno 2017 e in euro 5.392.500 a decorrere dall'anno 2018. 2. Gli oneri di cui al comma 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale di base (UPB) 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente), 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale - interventi d'investimento) 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia), 1.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico), 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare), 1.11.08.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante: a) l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio: 1) nell'UPB 1.03.01.10 (Servizi e spese generali) per euro 35.000 per l'anno 2016 e annui euro 135.000 per gli anni 2017 e 2018; 2) nell'UPB 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per euro 898.000 per l'anno 2016, euro 1.534.000 per l'anno 2017 ed euro 1.599.000 per l'anno 2018; 3) nell'UPB 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di investimento) per euro 10.000 per l'anno 2017 ed euro 23.500 per l'anno 2018; 4) nell'UPB 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia) per euro 100.000 per l'anno 2016, euro 2.884.000 per l'anno 2017 ed euro 2.960.000 per l'anno 2018; 5) nell'UPB 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) per euro 6.000 per l'anno 2016 ed annui euro 5.000 per gli anni 2017 e 2018; 6) nell'UPB 1.14.02.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 58.500 per l'anno 2016; 6-bis) nell'UPB 1.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 67.000 per l'anno 2016, 583.000 per l'anno 2017 e 670.000 per l'anno 2018; N1 b) mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.000.000 per l'anno 2016 nell'UPB 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) derivante dal trasferimento alla Regione dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale relativo all'anno 2015. 4. La dotazione iniziale del fondo di rotazio |
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