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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 04/08/2009, n. 24
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- L.R. 30/06/2010, n. 19
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- L.R. 12/06/2012, n. 17
- L.R. 03/08/2016, n. 17
- L.R. 25/11/2016, n. 23
- L.R. 29/03/2018, n. 5
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CAPO I - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, anche in considerazione dell’intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulte |
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Art. 1 bis - (Destinazioni d’uso)1. Fatta salva la disciplina di cui all’articolo 74 della |
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Art. 2 - (Interventi sul patrimonio edilizio)1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l’ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l’esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, N3 a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. |
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Art. 3 - (Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica degli edifici)1. In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono conse |
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Art. 5 - (Procedimento)1. Gli interventi di cui all’articolo 2, destinati ad abitazione permanente o principale, sono realizzati previa denuncia di inizio dell’attività ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998. 2. Per gli interventi di c |
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Art. 6 - (Disposizioni per gli immobili vincolati)1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono consentiti, fatto comunque salvo il rispetto della relativa disciplina: a) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998; b) nelle aree insistenti nei parchi nazionali o regionali o nelle aree naturali protette; c) nelle altre aree soggette a vincoli, previo rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli assensi, comunque denominati, da parte delle autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli. |
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Art. 7 - (Poteri dei Comuni)1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell’attività, della concessione edilizia o di altro titolo abilitativo in materia di procedimen |
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Art. 11 - (Rinvio)1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all’attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce: |
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Art. 12 - (Disposizione finale)1. A partire dal 1° gennaio 2010, la Regione, d’intesa con il Consiglio per |
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Art. 13 - (Disposizioni finanziarie)1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione dell’articolo 12 è determinato in euro 350.000 per l’anno 2010 ed in euro 50.000 a decorrere dall’anno 2011. |
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CAPO II - MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 APRILE 1998, N. 11, E 27 MAGGIO 1994, N. 18 |
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Art. 15 - (Modificazioni all’articolo 90bis della l.r. 11/1998)1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: “(Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere),” sono inserite le seguenti: “e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall’articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle |
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Art. 16 - (Modificazioni all’articolo 90ter della l.r. 11/1998)1. Al comma 1 dell’articolo 90ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: &l |
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Art. 17 - (Modificazioni all’articolo 95 della l.r. 11/1998)1. Dopo il comma 2 dell’art |
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Art. 18 - (Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 18/1994)Omissis |
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CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 19 - (Disposizioni transitorie)1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giun |
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Art. 20 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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