Articolo abrogato dall'art.17, comma 1, della L.R. 09/06/1994, n. 16, così recitava:

"Art. 9 - Accensione di fuochi

Chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

Dal primo novembre al 30 aprile sono vietate in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro i 100 metri da essi l'accensione di fuochi e le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio. A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi, nel qual caso gli interessati devono attenersi alle disposizioni di cui al primo comma.

In base a quanto disposto dalla legge dell'1 marzo 1975, n. 47, nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal presidente della Giunta regionale, è vietato accendere fuochi, nonché procedere alle operazioni citate al terzo comma dell'articolo 9 della legge suddetta."

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