Articolo abrogato dall'art.17, comma 1, della L.R. 09/06/1994, n. 16, così recitava:

"Art. 10 - Abbruciamenti

Nei territori inclusi nel piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 1 marzo 1975, n. 47, l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito solo quando la distanza dai boschi supera i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo ove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

L'abbruciamento dei pascoli montani è sempre vietato.

Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme."

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