L. R. Lazio 28/10/2002, n. 39 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 28/10/2002, n. 39

Norme in materia di gestione delle risorse forestali.
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Princìpi

1. La Regione riconosce il bosco come bene di rilevante interesse per la collettività.

2. La Regione, in armonia con i princìpi della gestione sostenibile delle risorse naturali e delle necessità della collettività, ed in linea con gli orientamenti previsti dalla strategia forestale e dalle politiche ambientali dell'Unione Europea e con gli indirizzi di politica forestale internazionale, promuove lo sviluppo del sistema forestale nonché la multifunzionalità del sistema forestale stesso e la sua valorizzazione con particolare riguardo agli obiettivi:

a) di tutela idrogeologica dei territori montani ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

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Art. 2 - Finalità

1. La presente legge, al fine di garantirne la tutela e promuoverne la valorizzazione, disciplina l'uso delle risorse forestali, del territorio boscato e delle aree correlate, tenendo conto delle peculiarità proprie di ogni ecosistema.

2. Con la presente legge si perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

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Art. 3 - Oggetto

1. Ferme restando le estensioni territoriali vigenti del vincolo idrogeologico ai sensi della L. n. 3267/1923 e di quello paesistico, ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999, la Regione con la presente legge provvede al riordino della normativa in materia forestale adottando una disciplina unitaria e coordinata per:

a) i boschi e le strutture boscate assimilate, come definiti all'articolo 4, ed i territori che li ospitano;

b) le pertinenze di qualsiasi natura di interesse forestale, nonché i filari, le alberature stradali, le fasce arborate e le piante sparse, anche se di origine artificiale e di spec

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Art. 4 - Definizione di bosco e delle aree assimilate

1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:

a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;

b) le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;

c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all'allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;

d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);

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Art. 5 - Funzioni e compiti amministrativi

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le materie oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. La decorrenza dell'effettivo esercizio di tali funzioni e compiti è disciplinata ai sensi dell'articolo 191 della stessa L.R. n. 14/1999.

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Art. 6 - Disposizioni comuni

1. Le aree di cui all'articolo 4 costituiscono il patrimonio forestale regionale complessivo ed hanno destinazione d'uso del suolo forestale irreversibile, fatte salve le autorizzazioni alla trasformazione di cui all'articolo 37.

2. Sono oggetto di autorizzazione tutti qu

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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo I - Strumenti per la programmazione
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Art. 7 - Piano forestale regionale

1. La Regione definisce le linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale del Lazio attraverso il Piano forestale regionale, di seguito denominato P.F.R., di durata non inferiore ad un quinquennio.

2. Il P.F.R. provvede a:

a) analizzare lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale e all'economia della regione;

b) analizz

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Art. 8 - Sezione del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente

N2

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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo II - Conoscenza, monitoraggio e innovazione delle risorse forestali
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Art. 9 - Servizi informativi di interesse forestale

1. Al fine di monitorare le attività connesse al settore forestale e di rendere accessibili al pubblico le relative informazioni, il Servizio informativo regionale ambientale, denominato S.I.R.A., istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente, svolge anche compiti relativi a:

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Art. 10 - Cartografia e inventario forestale del Lazio

1. Al fine di conoscere e descrivere le risorse forestali, la Regione provvede, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale, alla

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Art. 11 - Conoscenza ed innovazione nel settore forestale

1. La Regione può affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti di ricerca e ad altri organismi ed istituti di sperimentazione, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza ed all'innovazione nel settore forestale, nel

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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo III - Pianificazione forestale e delle aree pascolive
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Art. 12 - Ruolo della pianificazione

1. La Regione riconosce la pianificazione quale strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo di cui all'articolo 4 e la promuove ai

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Art. 13 - Piani di gestione ed assestamento forestale

1. I piani che interessano le aree boscate sono denominati piani di gestione ed assestamento forestale ed hanno una durata non superiore a quindici anni.

2. Il piano di gestione ed assestamento forestale deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) obiettivi del piano;

b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio;

c) documentazione cartografica;

d) analisi della vegetazione;

e) descrizione delle particelle forestali;

f) determinazi

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Art. 14 - Piano poliennale di taglio

1. La pianificazione dei boschi di proprietà privata può attuarsi, in alternativa ai piani di cui all'articolo 13, attraverso piani poliennali di taglio aventi durata minima di cinque anni e massima di dieci anni. Il piano poliennale di taglio deve contenere almeno i seguenti elementi;

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Art. 15 - Pianificazione dei pascoli

1. La gestione del patrimonio pascolivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), di superficie complessiva superiore a trenta ettari, e di proprietà pubblica, è effettuata sulla base di piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli.

2. I piani di cui al comma 1 devono conformarsi alla pianificazione territoriale v

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Art. 16 - Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva

1. I piani di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento.

2. Prima della loro approvazione, i piani di cui al comma 1 riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'àmbito di un'area naturale protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area stessa per il rilascio del nullaosta ai sensi dell'articolo 28 d

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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo IV - Pianificazione forestale per le diverse tipologie di proprietà
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Art. 17 - Pianificazione della proprietà forestale pubblica e collettiva

1. La gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica o collettiva, nonché degli enti morali, deve essere effettuata sulla base di piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13.

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Art. 18 - Pianificazione della gestione di proprietà forestali private

1. La gestione della proprietà forestale privata può essere effettuata sulla base dei piani di cui agli articoli 13 e 14.

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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo V - Amministrazione e gestione del patrimonio forestale pubblico e collettivo
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Art. 19 - Proprietà costituenti il patrimonio forestale pubblico e collettivo

1. Il patrimonio forestale pubblico si compone delle proprietà di beni forestali demaniali e patrimoniali, acquistati, espropriati, trasferiti o in qu

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Art. 20 - Patrimonio forestale della Regione

1. Il patrimonio forestale della Regione è costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e dell'

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Art. 21 - Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo

1. Gli enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.

2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali, zootecniche, ad interventi di pi

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Art. 22 - Concessioni d'uso

1. Gli enti titolari del patrimonio forestale possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13, l'uso temporaneo dei beni del patrimonio stesso a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro o aventi finalità mutualistiche se

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TITOLO II - Programmazione e Pianificazione forestale
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Capo VI - Forme associative di gestione ed affidamento di beni
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Art. 23 - Forme associative di gestione

1. La Regione promuove la formazione di consorzi ed altre forme associative di gestione allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale di proprietari diversi,

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Art. 24 - Affidamento di beni

1. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti locali ed agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero ad altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio boschivo.

2. La gestione del patrimonio forestale pubblico e collettivo di cui all'articolo 19,

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TITOLO III - Tutela del paesaggio, della cultura e degli ecosistemi forestali
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Capo I - Tutela del paesaggio e degli ecosistemi
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Art. 25 - Tutela del paesaggio e della cultura dei boschi

1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, e ad integrazione della normativa per la tutela delle aree boscate prevista dalla

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Art. 26 - Boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma

1. Nel territorio del Lazio almeno il 10 per cento del patrimonio forestale è destinato alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, le province o le comunità montane, ovvero gli enti gestori delle aree naturali protette per i territori ricadenti all'interno di esse, adottano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per l'individuazione dei boschi da destinare alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, in relazione alle disponibilità finanziarie da utilizzare per gli i

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Art. 27 - Tutela dei boschi produttivi per fini naturalistici

1. Al fine di valorizzare la funzione naturalistica, ambientale e paesistica dei boschi produttivi, annualmente le province o le comunità montane indicano la superficie dei boschi economicamente produttivi da destinare alla conservazione integrale. Tali aree, distribuite in appezzamenti di superficie compresa tr

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Art. 28 - Tutela di particolari ecosistemi

1. La Regione tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all'articolo 36, le alberature e/o gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei

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Art. 29 - Tutela dei filari, delle alberature e degli arbusti

1. Le piante costituenti i filari e le alberature stradali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nell'eventualità di morte o abbattimento, devon

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Art. 30 - Tutela della flora spontanea

1. La flora spontanea ricompresa nell'allegato B presente nelle aree boscate di cui all'articolo 4 ed in quelle non boscate tutelate dal vincolo per scopi idrogeologici, è tutelata ai sensi del presente articolo, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61. La Giunta

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TITOLO III - Tutela del paesaggio, della cultura e degli ecosistemi forestali
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Capo II - Tutela degli alberi monumentali
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Art. 31 - Tutela degli alberi monumentali

1. La Regione detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell'elenco delle specie forestali di cui agli allegati A1, A2 ed A3:

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Art. 32 - Elenco degli alberi monumentali

1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali. L'elenco è tenuto presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente.

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Art. 33 - Valorizzazione degli alberi monumentali

1. Gli alberi inseriti nell'elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando almeno la dicitura: "albero monumental

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Art. 34 - Boschi monumentali

1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate di cui all'articolo 4 dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro è inse

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Art. 34-bis - Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse

N3

1. Ai fini della conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale regionale, la Regione tutela le formazioni forestali definite foreste vetuste e faggete depresse.

2. Ai fini del comma 1 si definiscono foreste vetuste gli ecosistemi forestali governati a fustaia che abbiano superato una volta e mezza il turno minimo di cui all'articolo 32 del Reg.

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TITOLO IV - Norme per l'esercizio sostenibile delle attività forestali
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Capo I - Generalità
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Art. 35 - Finalità delle attività forestali

1. La Regione riconosce le attività in bosco quale strumento fondamentale per il recupero dei soprassuoli forestali, per la tutela degli ecosistemi e degli aspetti paesisti

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Art. 36 - Regolamento forestale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione emana, anche ai sensi dell'

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Art. 37 - Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura

1. La trasformazione dei boschi e degli arbusteti come definiti dall'articolo 4, è vietata fatte salve le autorizzazioni rilasciate in conformità all'

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Art. 38 - Conversione del bosco e sostituzione della specie

1. Nelle aree boscate di cui all'articolo 4, la conversione dei boschi e degli arbusteti e le sostituzioni della specie devono essere autorizzate dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per superficie inferiore a tre ettari, previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologi

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Art. 39 - Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione

1. Il regolamento forestale individua, nell'àmbito delle opere e dei lavori che per la loro natura ed entità non comportano la trasformazione permanente dei boschi, i casi in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita dalla comunicazione di inizio lavori.

2. Sono, altresì, soggetti a preventiva comunicazione alle prov

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Art. 40 - Rimboschimento compensativo

1. Qualora la trasformazione del bosco in altre qualità di coltura comporti l'eliminazione, anche per interventi successivi e di soggetti diversi, di una superficie continua superiore a 5 mila metri quadrati di area boscata di cui all'articolo 4, la trasformazione medesima deve essere compensata da rimboschimenti di terreni nudi di pari superficie, realizzati con specie di cui all'allegato A1, preferibilmente di provenienza locale.

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Art. 41 - Viabilità forestale

1. Per rete viabile forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano e/o attraversano le aree boscate di cui all'articolo 4 e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi. Non sono considerate forestali le strade carrozza

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Art. 42 - Raccolta dei prodotti forestali non legnosi e di quelli legnosi già abbattuti

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e dei prodotti eduli del sottobosco nonché quella dei tartufi sono regolate, rispettivamente, dalla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 e dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82.

2. I fiori e le fronde di piante erbacee ed arbustive possono essere raccolti purché appartenenti a specie non incluse nell'allegato B.

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Art. 43 - Attività ricreative e sportive

1. L'accesso al pubblico nelle aree boscate di cui all'articolo 3 è consentito quando esse sono sprovviste di recinzione o di specifica segnaletica di divieto di accesso e transito.

2. Per limitare i danni all'ecosistema forestale il regolamento forestale indica le attività ricreative e sportive vietate e quelle consentite.

3. La

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TITOLO IV - Norme per l'esercizio sostenibile delle attività forestali
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Capo II - Fauna selvatica nelle aree boschive
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Art. 44 - Presenza di fauna selvatica nelle aree boschive e danni al patrimonio forestale

1. Le aree boscate di cui all'articolo 3 costituiscono l'habitat fondamentale per la fauna selvatica presente sul territorio regionale.

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TITOLO IV - Norme per l'esercizio sostenibile delle attività forestali
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29155 9403824
Capo III - Gestione colturale dei soprassuoli forestali
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Art. 45 - Disciplina delle utilizzazioni forestali

1. Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti da piani di cui agli articoli 13 e 14, regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione. In tal caso è obbligatoria la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza dei piani di cui al comma 1, devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, di durata non superiore a quattro anni, redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento forestale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Tale progetto non può derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, a meno che espli

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29155 9403826
Art. 46 - Rinnovazione dei boschi

1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento ed il rinfoltimento della superficie boscata di cui all'articolo 3, deve avvenire, dove possibile, per via naturale. Ove si faccia ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, tale operazione deve

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29155 9403827
Art. 47 - Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva

1. I proprietari o possessori di boschi pubblici e/o privati che intendono costituire, recuperare, migliorare, ricostituire o sottoporre a conversione gli stessi boschi usufruendo di contributi p

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29155 9403828
Art. 48 - Manutenzione delle strutture ed infrastrutture nelle aree boscate

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 30 della L.R. n.

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29155 9403829
Art. 49 - Cantiere forestale

1. Si definisce cantiere forestale qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori forestali:

a) operazioni di rimboschimento e/o imboschimento;

b) potature e decespugliamento;

c) utilizzazioni forestali e prime trasformazioni della massa legnosa;

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29155 9403830
Art. 50 - Epoca delle utilizzazioni

1. Il regolamento forestale indica il periodo di esecuzione degli interventi forestali in relazione all'àmbito territoriale, alla specie, forma di gov

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TITOLO V - Gestione dei castagneti
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Art. 51 - Ruolo dei castagneti

1. La Regione riconosce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per le qualità del paesaggio, per l'economia rurale e forestale.

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29155 9403833
Art. 52 - Gestione dei castagneti

1. Il regolamento forestale disciplina l'esercizio delle attività di gestione dei castagneti secondo il princìpio della gestione ecosostenibile.

1bis. La Regione promuove le attività e gli interventi di valorizzazione del patrimonio e delle filiere castanicole da

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29155 9403834
Art. 53 - Conversione dei castagneti

1. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, è realizzata sulla base di un progetto di miglioramento e ri

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29155 9403835
Art. 54 - Interventi di prevenzione e lotta fitosanitaria nel castagno

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, la Regione, sentito il servizio fitosanitario regionale, ai fini della prevenzione dai parassiti nel castagno e della lotta contro gli stessi, può disporre:

a) per il mal d'inchiostro da Phytophthora spp:

1) il taglio delle piante ammalate

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29155 9403836
TITOLO VI - Uso dei pascoli e delle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico
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29155 9403837
Capo I - Uso delle aree pascolive
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29155 9403838
Art. 55 - Gestione dei pascoli

1. La Regione persegue la tutela e valorizzazione dei pascoli di cui all'articolo 3 in quanto costituenti una realtà territoriale complementare con le formazioni boschive e fondamentale per l'assetto, il paesaggio e l'economia delle aree rurali.

2. Gli enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli gestiscono le aree

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29155 9403839
Art. 56 - Esercizio del pascolo nel bosco

1. Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e popolazioni animali autoctone, sia come ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, sia per il sostegno all'economia rurale, le aree boschive possono essere utilizzate per il pascolo del bestiame secondo i princìpi dell'uso sostenibile delle risorse.

2. Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi, in conformità con le indicazioni dei piani di gest

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29155 9403840
TITOLO VI - Uso dei pascoli e delle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico
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29155 9403841
Capo II - Trasformazione dei terreni saldi
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29155 9403842
Art. 57 - Trasformazione dei terreni in altre qualità di coltura

1. Nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

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29155 9403843
TITOLO VII - Vivaistica forestale
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29155 9403844
Art. 58 - Attività vivaistica forestale

1. È considerata attività vivaistica forestale la produzione di piante e di altro materiale di propagazione, comprese le sementi nonché il prelievo nelle aree boscate di piante o di materiali di moltiplicazione raccolti in natura o provenienti da espianti autorizzati ai s

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29155 9403845
Art. 59 - Materiale di propagazione

1. Il materiale di propagazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2 è prodotto e commercializzato, o comunque ceduto, in conformità alla direttiva 66/604/CEE e successive modifiche ed alla legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento).

2. Il materiale di propagazione forestale deve provenire da:

a) strutture per la riproduzione sessuale di materiale

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29155 9403846
Art. 60 - Rinnovazione artificiale

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46, comma 1, è obbligatorio l'impiego di materiale di propagazione forestale di cui all'articolo 59, certi

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29155 9403847
Art. 61 - Libro regionale dei boschi da seme

1. È istituita ai sensi dell'articolo 69, primo comma del D.P.R. n. 616/1977, il libro regionale dei boschi da seme, in cui sono iscritti i boschi e gli arboreti da seme per la produzione di materiale di propagazione forestale.

2. L'iscrizione dei boschi e degli arboreti da seme nel libro di cui al com

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29155 9403848
Art. 62 - Certificazione e controllo del materiale forestale di propagazione

1. Le certificazioni varietali, di qualità, fitosanitarie e di provenienza del materiale di propagazione sono effettuate da laboratori accreditati ai sensi dell'articolo 10, del D.M. 14 aprile 1997 del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 19 m

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29155 9403849
Art. 63 - Alberi di Natale

1. La produzione e la commercializzazione degli abeti o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, provenienti dai vivai, sono regolamentate dalle norme vigenti in materia.

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29155 9403850
TITOLO VIII - Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi
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29155 9403851
Capo I - Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
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29155 9403852
Art. 64 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia ambientale e sentita la competente commissione consiliare, adotta, ai sensi degli articoli 3 e 8 della L. n. 353/2000, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato piano, sulla base delle linee guida e delle direttive statali di cui all'articolo 3 della citata legge ed in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 e successive modifiche.

2. Il piano individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio e la sua propagazione;

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29155 9403853
Art. 64-bis - Applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione incendi del fuoco prescritto

N22

1. La Regione, al fine di garantire la protezione e l’integrità del proprio patrimonio ambientale nonché implementare le azioni finalizzate alla prevenzione degli incendi, favorisce l’applicazione p

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29155 9403854
Art. 65 - Disposizione transitoria per i periodi a rischio di incendi boschivi e di allerta

1. In attesa dell'adozione del piano di cui all'articolo 64, il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno e

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29155 9403855
Art. 66 - Attività di prevenzione degli incendi

1. La Regione ritiene prioritari gli interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, ai quali è riconosciuta priorità nell'attribuzione dei contributi previs

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29155 9403856
Art. 67 - Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si avvale, ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 353/2000, oltre che delle proprie strutture

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29155 9403857
Art. 67-bis - Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio

N10

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’

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29155 9403858
Art. 68 - Vincoli, divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della L. n. 353/2000 e dai commi successivi. Ai fini dell'individuazione

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29155 9403859
Art. 69 - Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate (9)

1. Ai fini dell'individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, i comuni, singoli o associati, entro novanta giorni dalla data di adozione del piano di cui all'articolo 64, costituiscono il catasto degli incendi boschivi, di seguito denominato catasto, secondo le modalità previs

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29155 9403860
Art. 70 - Obblighi degli enti locali

1. Gli enti locali, in casso d'incendio, sono tenuti a provvedere all'immediata mobilitazione delle proprie squadre.

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29155 9403861
Art. 71 - Volontariato

1. Nella prevenzione e nella lotta attiva contro gli incendi boschivi la Regione e gli enti di cui all'articolo 70 possono impiegare, con apposite convenzioni, organizzazioni di vo

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29155 9403862
Art. 72 - Addestramento ed aggiornamento del personale

1. Al fine di migliorare i sistemi d'allertamento e d'intervento nella lotta agli incendi boschivi la Regione, ai sensi dell'

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TITOLO VIII - Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi
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Capo II - Norme per la difesa dei boschi da fitopatologie
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Art. 73 - Finalità

1. Nell'àmbito del territorio regionale la difesa fitosanitaria rappresenta il principale strumento per la salvaguardia degli ecosistemi forestali e d

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Art. 74 - Disposizioni per la prevenzione e lotta ai parassiti

1. Il controllo ed il monitoraggio sullo stato fitosanitario dei boschi e sulla corretta esecuzione delle forme di lotta ai parassiti è esercitato dalla Regione attraverso il servizio fitosanitario regionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche.N13

2. I proprietari o i possessori di boschi hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione al servizio di cui al comma 1 della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente ovvero dei danni fitosanitari d'altra origine.

3. Ne

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29155 9403867
Art. 75 - Parassiti sottoposti a lotta in àmbito regionale

N14

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TITOLO VIII - Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi
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29155 9403869
Capo III - Norme per il recupero dei boschi degradati
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29155 9403870
Art. 76 - Recupero dei boschi degradati

1. Le province o le comunità montane possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado che diffondendosi possono arrecare pregiudizio al restante patrimonio forestale regionale. A tal fine, essi possono predisporre, sentito l'organo c

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29155 9403871
TITOLO IX - Interventi pubblici in àmbito forestale
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29155 9403872
Art. 77 - Àmbito degli interventi

1. Gli interventi pubblici forestali sono diretti alla realizzazione di opere e servizi volti a tutelare, valorizzare ed ampliare i boschi del Lazio ed a garantirne la funzione sociale.

2. Sono interventi pubblici forestali:

a) le opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti:

1) interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento;

2) interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'e

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29155 9403873
Art. 78 - Attuazione degli interventi mediante affidamento a terzi

1. Qualora gli interventi di cui all'articolo 77 siano attuati mediante affidamento a terzi, essi devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sens

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29155 9403874
Art. 79 - Formazione professionale

1. La Regione prevede, nell'àmbito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 2

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29155 9403875
TITOLO X - Interventi per la promozione della selvicoltura
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29155 9403876
Art. 80 - Misure a favore del sistema forestale

1. La Regione con le modalità opportune ed in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, anche attraverso la concessione di contributi, favorisce gli interventi finalizzati a:

a) migliorare, tutelare, pianificare e recuperare il sistema forestale ed i pascoli;

b) prevedere, prevenire e lottare contro gli incendi boschivi;

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29155 9403877
TITOLO XI - Norme finanziarie, finali e transitorie
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29155 9403878
Capo I - Disposizioni finanziarie
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29155 9403879
Art. 81 - Fondo regionale forestale

1. È istituito il fondo regionale forestale finalizzato alla copertura delle spese relative alla redazione del P.F.R. e dell'inventario forestale regi

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29155 9403880
Art. 82 - Copertura finanziaria

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, nel bilancio regionale per l'esercizio 2002 è istituito, apposito capitolo, nell'àmbito dell'uni

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29155 9403881
TITOLO XI - Norme finanziarie, finali e transitorie
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29155 9403882
Capo II - Vigilanza e sanzioni
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29155 9403883
Art. 83 - Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni

1. Le funzioni concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni nella materia di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione secondo l

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29155 9403884
Art. 84 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni amministrative previste da leggi statali, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 2.582,28 e massima di euro 25.822,84 per:

1) l'abbattimento di alberi monumentali in assenza di autorizzazione, in questo caso si applica il divieto di edificabilità per i successivi venti anni sull'area basimetrica già soggetta a vincolo. La sanzione si applica per ogni singolo albero monumentale abbattuto;

2) la produzione e/o vendita di materiale di propagazione forestale in assenza di licenza;

3) l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione per gli interventi di cui all'articolo 60;

4) l'esercizio dell'attività silvana in difformità a quanto indicato dall'articolo 49 in materia di sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro, uso di macchine ed attrezzature. Gli organi incaricati alla vigilanza devono dare l'immediata informativa all'autorità di competenza per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia;

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29155 9403885
Art. 85 - Lavori di ripristino

1. In caso di violazione alle disposizioni della presente legge, la Regione, oltre ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 84, può prescrivere a c

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29155 9403886
TITOLO XI - Norme finanziarie, finali e transitorie
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29155 9403887
Capo III - Disposizioni transitorie
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29155 9403888
Art. 86 - Pianificazione forestale vigente

1. I piani di assestamento e gli altri piani concernenti l'utilizzazione boschiva vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengon

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29155 9403889
Art. 87 - Disposizione transitoria per l'utilizzazione boschiva nelle proprietà pubbliche e collettive

1. In assenza dei piani di gestione ed assestamento forestale, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

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29155 9403890
Art. 88-bis - Disposizione transitoria per la sezione specializzata del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente

N8

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29155 9403891
TITOLO XI - Norme finanziarie, finali e transitorie
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29155 9403892
Capo IV - Modifiche ed abrogazioni
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29155 9403893
Art. 89 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24

1. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 10 della L.R. n. 24/1998 dopo la parola "frutta" sono inserite le seguenti: "di superficie non inferiore a

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29155 9403894
Art. 90 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 della L.R. n. 14/1999 le parole: "di assestamento boschivo", sono sostituite dalle seguenti: "di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva;".

2.

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29155 9403895
Art. 91 - Modifica della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
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29155 9403896
Art. 92 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della L.R. n. 29/1997, le paro

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29155 9403897
Art. 93 - Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4

1. All'allegato A alla L.R. n. 4/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

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29155 9403898
Art. 94 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge. Sono, in particolare, abrogate:

a) la legge regionale 4 febbraio 19

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29155 9403899
Allegato A1 - Specie forestali autoctone di prima e seconda grandezza presenti nella flora spontanea del Lazio.*

* I generi sono in ordine alfabetico, le specie in ordine sistematico (di verosimile parentela) secondo la Flora d'Italia (Pignatti, 1982)

Abies alba Miller (Abete bianco) RR

Acer platanoides L. (Acer riccio) R

Acer lobelii Ten. (Acero di Lobel) ?

Acer campestre L. (Acero oppio) CC

Acer pseudoplatanus L. (Acero di monte) C

Acer obtusatum Willd. subsp. obtusatum (Acero d'Ungheria) CC

Acer obtusatum Willd. subsp. neapolitanum (Ten.) Pax (Acero napoletano) C

Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum (Acero minore) CC

Alnus glutinosa (L.) Gaertner (Ontano comune) C

Alnus cordata (Loidel.) Desf (Ontano cordato) ?

Betula pendula Roth (Betulla verrucosa) RR

Carpinus betulus L. (Carpino bianco) CC

Castanea sativa Miller (Castagno) CC

Celtis australis L. (Bagolaro) CC

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29155 9403900
Allegato A2 - Specie naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine artificiale*

* I generi sono in ordine alfabetico, le specie in ordine sistematico (di verosimile parentela) secondo la Flora d'Italia (Pignatti, 1982).

Abies alba miller (Abete bianco)**

Ailanthus altissima (= A. glandulosa Desf) (Ailanto) Nat, CC

Cedrus deodara (D. Don) G. Don (Cedro dell'Himalaya) R

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière (Cedro dell'Atlante) R.

Cupressus serpervirens L. (Cipresso comune) Spont RR

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29155 9403901
Allegato A3 - Specie legnose arbustive spontanee in àmbito forestale nel Lazio*

* I generi sono in ordine alfabetico, le specie in ordine sistematico (di verosimile parentela) secondo la Flora d'Italia (Pignatti, 1982)

Adenocarpus complicatus (L.) Gay (Ginestra ghiandolosa) PC

Amelanchier ovalis Medicus subsp. ovalis (Pero corvino) PC

Amelanchier ovalis Medicus subsp. cretica (Willd.) Pignatti RR ?

Arbutus unedo L. (Corbezzolo) CC

Buxus sempervirens L. (Bosso) C

Calicotome villosa (Poiret) Link (Sparzio villoso) PC

Carpinus orientalis Miller (Carpino orientale, Carpinella) C

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.F. Lang (= Cytisus sessilifolius L.) (Citiso a foglie sessili) CC

Cytisus villosus Pourret (= Cytisus triflorus L'Her) (Citiso trifloro) CC

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius (Ginestra dei carbonai) CC

Colutea arborescens L. (Vesicaria) C

Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea (Corniolo sanguinello) CC

Cornus mas L. (Corniolo maschio) CC

Cotinus coggygria Scop. (= Rhus cotinus L.) (Sommacco selvatico) RR Cotoneaster integerrimus Medicus (Cotognastro minore) R

Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch (= C. tomentosus Lindley) (Cotognastro bianco) R

Crataegus laevigata (Poiret) D

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29155 9403902
Allegato B - Specie di ecosistemi forestali e ad essi marginali a rischio del Lazio

Abies alba Miller

Acerl lobelii Ten.

Acer platanoides L.

Adenocarpus complicatus (L.) Gay

Agrostis canina L. subsp. canina

Agrostis canina L. subsp. montelucci Selvi

Allium flavum L.

Alnus cordata (Loisel.) Desf.

Amelanchier ovalis Medicus subsp. cretica (Willd.) Pignatti

Anagyris foetida

Arabis brassica (Leers) R. Rauschert

Argylolobium zanonii (Turra) P. W. Ball

Arisarum proboscideum (L.) Savi

Berberis vulgaris L.

Betula pendula Roth

Biarum tenuifolium (L.) Schott in Schott et Endl.

Bupleurum gracile (M. Bieb.) DC. var. rollii Montelucci

Buxus sempervirens L.

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 11/2004

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica