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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 16/08/2002, n. 22
L.R. Veneto 16/08/2002, n. 22
L.R. Veneto 16/08/2002, n. 22
- L.R. 27/05/2022, n. 12
- L.R. 24/01/2020, n. 1
- L.R. 30/12/2016, n. 30
- L.R. 07/02/2014, n. 2
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TITOLO I - PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - (Principi generali)1. La Regione promuove la qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale. La Regione provvede affinché l'assistenza |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l'accreditamento e la v |
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TITOLO II - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO-SANITARIE |
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CAPO I - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno |
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Art. 3 - (Autorizzazione alla realizzazione)1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, comprensivo dei servizi di diagnosi e di cura, è rilasciata dalla Regione, in conformità all' |
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Art. 4 - (Autorizzazione all'esercizio)1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 è di competenza dell'Azienda per il governo della sanità della Reg |
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CAPO II - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio |
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Art. 5 - (Autorizzazione alla realizzazione)1. Le procedure e le prescrizioni di cui all'articolo 3 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede, si applicano alle strutture di seguito specificate: |
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CAPO III - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o diurno |
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Art. 7 - (Autorizzazione alla realizzazione)1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo o intensivo, ivi compresi i centri residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS, è rilasciata: a) dalla Regione, in |
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CAPO III-bis - Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie per l'erogazione di cure domiciliari |
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Art. 8-bis - Autorizzazione all'esercizio. |
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CAPO IV - Disposizioni comuni |
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Art. 9 - (Norme procedurali)1. la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini pe |
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Art. 10 - (Requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio)1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le istituzioni e le organizzazioni interessate, stabilisce i requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, in attuazione a quanto disposto dall' |
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Art. 11 - (Accertamento e verifica dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio)1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture è rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10. 2. L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizza |
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Art. 12 - (Classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)1. La Giunta regionale provvede, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a classificare e distinguere le specifiche tipologie strutturali in riferimento ai seguenti ambiti: |
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Art. 13 - (Definizione di ampliamento e trasformazione)1. Per ampliamento si intende un aumento dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle preceden |
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TITOLO III - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SOCIALI DA PARTE DI SOGGETTI E STRUTTURE PUBBLICI E PRIVATI |
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Art. 14 - (Autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da parte di soggetti pubblici e privati)1. Per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali la Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 10, definisce ad integrazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previo parere della Conferenza regionale |
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TITOLO IV - ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI PUBBLICHE E PRIVATE E DI ALTRI EROGATORI |
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Art. 15 - (L'accreditamento istituzionale)1. L'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale. 2. L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'a |
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Art. 16 - (Condizioni di accreditamento)1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: |
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Art. 17 - (Rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico)1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente. |
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Art. 17-bis - (Disposizioni in materia di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con oneri a carico del servizio sanitario regionale)1. Al fine di uniformare l'offerta di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, superando l'attuale disomogenea presenza sul territorio regionale di erogatori privati ambulatoriali, salvaguardando, nel contempo, le specificità territoriali in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio |
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Art. 17-ter - (Disposizioni in materia di laboratori di analisi)1. In attuazione di quanto previsto dall'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e d |
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Art. 17-quinquies - (Disposizioni per i servizi socio-sanitari semiresidenziali e residenziali) |
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Art. 18 - (Definizione degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l'accreditamento)1. La Giunta regionale, con riguardo al necessario possesso, da parte del soggetto accreditando, del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità, definisce: a) ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai fini del rilascio dell'accreditamento; |
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Art. 19 - (Procedura di accreditamento)1. La procedura per il rilascio dell'accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle risorse assegnate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario 2019-2023". Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del parere dell'Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria che verifica anche la coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b). La procedura per il rinnovo dell'accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, rilasciato sulla base del |
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Art. 20 - (Sospensione e revoca dell'accreditamento)1. L'accreditamento può essere, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate, sospeso con prescrizioni o revocato dalla Giunta regionale o dal comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di cui all'artic |
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Art. 21 - (Accreditamento di eccellenza)1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell'accreditamento di eccellenza, inteso come riconoscimento internazionale dell'applic |
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Art. 21-bis - Riconoscimento dei presidi.1. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, sentita la commissione consiliare competente, può riconoscere quali p |
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TITOLO V - NORME FINALI |
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Art. 22 - (Norme transitorie e finali e di abrogazione)1. Sino all'approvazione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 10, l'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, in regime ambulatoriale per l'erogazione di prestazioni specialistiche, nonché in regime residenziale extra-ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo, continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge. 2. In fase di prima applicazione della presente legge, la classificazione di residenza sanitaria assistenziale (RSA) è confermata nei confronti delle strutture individuate con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2537, anche per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di pr |
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