Deliberaz. G.R. Veneto 10/04/2018, n. 420 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Veneto 10/04/2018, n. 420

Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002.
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Testo del documento

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. pone, come noto, in capo alle Regioni il compito di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza alla popolazione.

Le Regioni per raggiungere tale delicato obiettivo possono avvalersi di soggetti accreditati, ovvero strutture private, in possesso di precisi requisiti di qualificazione, che siano funzionali rispetto agli indirizzi di programmazione regionale.

La Regione Veneto ha normato mediante l'emanazione della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" detto specifico ambito prescrivendo all'art. 15 che l'accreditamento istituzionale sia rilasciato "... subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e ai requisiti di cui all'art. 18" (comma 4).

Il complesso sistema erogativo pubblico allo scopo di garantire la necessaria efficacia alla luce dei criteri rappresentati dall'accessibilità, dalla complementarietà, nonché dal governo delle liste d'attesa può ricorrere - a propria integrazione e a protezione degli utenti - al sistema degli erogatori privati in considerazione delle peculiari esigenze locali.

In particolare l'art. 16, comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/2002 e s.m.i., stabilisce che l'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza della condizione rappresentata dalla "coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale".

Il sistema regionale del Veneto, sia ai fini del rilascio/conferma dell'accreditamento istituzionale a cura della Regione, sia ai fini della stipula dell'accordo contrattuale a cura delle Aziende Ulss, è quindi improntato - in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale - alla previa determinazione annuale degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi.

L'adozione della disciplina di riordino del SSR, previsto e regolato con la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 che ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del Veneto - Azienda Zero" e ha dettato disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ulss, suggerisce una regolazione omogenea dei procedimenti regionali riferiti all'ambito sanitario, al fine di favorire da un lato una visione più ampia nel governo locale e dall'altro una maggiore flessibilità nell'utilizzo e nell'allocazione delle risorse presenti sul territorio.

In virtù della ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende Ulss, si è proceduto altresì alla riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitarie e sociosanitari della Re

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