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L. R. Veneto 07/02/2014, n. 2

Disposizioni in materia di promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale e modifica della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
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Art. 1 - Inserimento di articoli nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 R sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 17 bis - Disposizioni in materia di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con oneri a carico del servizio sanitario regionale.

1. Al fine di uniformare l'offerta di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, superando l'attuale disomogenea presenza sul territorio regionale di erogatori privati ambulatoriali, salvaguardando, nel contempo, le specificità territoriali in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 R "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" e successive modificazioni, sono definiti i seguenti criteri ai quali si attiene il direttore generale dell'azienda ULSS per individuare, nell'ambito del processo di programmazione regionale e sulla base del fabbisogno complessivo, gli erogatori privati accreditati, che forniscono prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con oneri a carico del servizio sanitario regionale, con i quali, successivamente, stipulare gli accordi contrattuali:

a) accessibilità alla struttura da parte dell'assistito, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e successive modificazioni;

b) complementarietà;

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Art. 2 - Disposizioni in materia di alta specialità ambulatoriale

1. La Giunta regionale può assegnare, in sede di riparto delle risorse finanziarie alle aziend

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Art. 3 - Disposizioni transitorie

1. Per gli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale che a

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Art. 4 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Uffic

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