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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 10/07/2002, n. 29
L.R. Liguria 10/07/2002, n. 29
L.R. Liguria 10/07/2002, n. 29
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[Premessa] |
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TITOLO I - TUTELA DEI CENTRI STORICI E MISURE DIRETTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NEI CENTRI URBANI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge definisce le misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici al fine di: a) eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale, sociale ed economico; |
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Art. 2 - (Perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici)1. Agli effetti della presente legge i Comuni provvedono a perimetrare, all'interno delle zone classificate come A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della le |
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CAPO II - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO |
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Art. 3 - (Progetti di intervento)1. Al fine di conseguire l'attuazione in forma organica e complessiva di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, sono predisposti appositi progetti di intervento, riferiti anche a singoli immobili o ad organismi edilizi, da parte di soggetti privati o pubblici. 2. Gli elaborati a corredo di tali progetti sono: a) in caso di intervento di livello edilizio, quelli richiesti dalla normativa localmente vigente a corredo della istanza del pertinente titolo edilizio; b) in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico, quelli individuati in apposita deliberazione della Giunta regionale. 3. I progetti di intervento sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi o i progetti urbanistici operativi eventualmente prescritti dal vigente strumento urbanistico comunale e sono ad essi equiparati anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). 4. I soggetti privati, per presentare progetti di intervento, d |
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Art. 4 - (Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado soggetti a denuncia di inizio attività) |
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Art. 5 - (Disciplina della denuncia di inizio di attività) |
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Art. 6 - (Contributo di concessione edilizia per interventi previsti negli ambiti di degrado dei centri storici)1. La tabella di cui all'allegato B alla legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di det |
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Art. 7 - (Interventi non soggetti a controllo edilizio negli ambiti di degrado dei centri storici) |
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Art. 8 - (Requisiti igienico-sanitari per gli interventi ed attività negli ambiti di degrado dei centri storici)1. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli ambiti di degrado dei centri storici, il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie st |
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Art. 9 - (Delega)1. La Regione ed i Comuni hanno la facoltà di delegare alle ARTE, di cui alla legge regionale |
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CAPO III - GARANZIE A TUTELA DEI RESIDENTI IN ALLOGGI OGGETTO DI RECUPERO |
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Art. 10 - (Priorità nell'assegnazione degli alloggi oggetto di recupero)1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di recupero ai sensi dell'articolo 3, sono assegnati prioritariamente ai preceden |
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Art. 11 - (Rialloggiamento dei residenti)1. I soggetti attuatori, anche mediante appositi accordi con le ARTE, assicurano il rialloggiamento, anche t |
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CAPO IV - MISURE CHE CONCORRONO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI |
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Art. 12 - (Interventi per il miglioramento del servizio idrico)1. I Comuni individuano, anche mediante i propri concessionari di servizio, le azioni volte a migliorare il |
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Art. 13 - (Interventi per la raccolta dei rifiuti)1. I Comuni, anche mediante i propri concessionari di servizio, predispongono programmi ed iniziative |
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Art. 14 - (Sicurezza nei centri storici)1. I Comuni adottano iniziative e misure volte ad elevare il grado di sicurezza e vivibilità dei centri storici ed |
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Art. 15 - (Attività artigianali e commerciali)1. I Comuni favoriscono il mantenimento e l'insediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico - ricettive, commerciali la cui superficie di vendita non superi i limiti massimi stabiliti dalla Regione nel rispetto dei criteri di natura commerciale ed urbanistica previsti dalla programmazione regionale. |
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CAPO V - ALTRI INTERVENTI DI RECUPERO NEI CENTRI URBANI |
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Art. 16 - (Botteghe Storiche) |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO |
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CAPO I - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE |
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Art. 17 - (Interventi ammissibili a finanziamento)1. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per l'accesso alle agevolazio |
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Art. 18 - (Fondo di garanzia) |
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CAPO II - NORME FINANZIARIE |
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Art. 19 - (Destinazione delle economie dell'edilizia agevolata)1. Le economie annuali sui limiti di impegno dell'edilizia agevolata di cui alle leggi 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), 15 febbr |
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Art. 20 - (Norma Finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a euro 8.153.586,42, in termini di competenza, del capitolo 9530 "Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno |
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TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - NORME DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE |
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Art. 21 - (Applicabilità degli articoli 4 e 5 al di fuori degli ambiti di degrado ed ulteriori attività non soggette a controllo edilizio) |
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CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 22 - (Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi)1. Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarit&ag |
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Art. 23 - (Norme transitorie)1. In sede di prima applicazione i Comuni provvedono ad approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la perimetrazione di cui all'articolo 2. |
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Art. 24 - (Sostituzione di disposizioni statali)1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sostituiscono le disposizioni contenute nell'articolo 1 |
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Art. 25 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B |
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