Articolo abrogato dalla L.R. del 11/03/2008 n.3. L'articolo 16 così recitava: "1. I Comuni possono predisporre l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul loro territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco sono disposte dai Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed affisso all'Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato.

3. La Regione approva il modello di targa di Bottega Storica che viene attribuita agli esercizi commerciali compresi nell'elenco di cui al comma 1. Il Comune consegna la targa che viene esposta nei locali dove ha luogo l'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. In caso di utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è applicata, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti ad essa individuati, delegati o subdelegati), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

5. La Regione concede contributi in conto capitale per gli interventi di restauro conservativo delle Botteghe Storiche iscritte nell'elenco di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la concessione sono stabiliti dalla Regione.

6. I contributi di cui al comma 5 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001."

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