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Circ.Dip.R. Liguria 29/07/2003, n. 6

Effetti dell’entrata in vigore del T.U. dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.) sulla legislazione ligure.
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TESTO DEL DOCUMENTO



In considerazione della sopravvenuta entrata in vigore (il 30 giugno 2003) del T.U. dell'Edilizia, emanato con il DPR. 6-6-2001 n. 380,R come modificato con il D.Lgs. 27-12-2002 n. 301 - conseguente alla proroga al 10 gennaio 2004, dell'operatività delle sole disposizioni contenute nel Capo V, Parte II rubricato "norme per la sicurezza degli impianti" (artt. da 107 a 121), disposta con il D.L. 24 giugno 2003 n. 147, sub articolo 4 - si rende doveroso fornire le seguenti indicazioni chiarificatrici in ordine agli effetti sulla vigente legislazione regionale in materia e, più in generale, in ordine all'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio dell'attività urbanistico-edilizia da parte delle Civiche Amministrazioni.

Va innanzitutto segnalato che il T.U. in argomento - emanato in attuazione dell'art. 7 della L. n. 150/1999 come modificato dall'art. 1 della L. n. 340/2000 - ha scopi essenzialmente di riordino e razionalizzazione rispetto alla legislazione statale di riferimento, per cui allo stesso è da riconoscere un valore essenzialmente compilativo-ricognitivo, e non anche un valore innovativo rispetto ai principi fondamentali desumibili dalla previgente legislazione statale, fatte salve alcune specifiche fattispecie che di seguito verranno puntualmente evidenziate.

Si ritiene pertanto che l'entrata in vigore delle disposizioni del T.U. Edilizia non comporti l'abrogazione delle leggi regionali previgenti di seguito indicate, le quali, in quanto emanate in conformità ai principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale di riferimento - che non sono stati sostanzialmente modificati dal ridetto T.U. - sono destinate a continuare ad operare fino alla loro sostituzione da parte di successive leggi regionali.

Tale conclusione appare coerente con l'attuale assetto costituzionale dei rapporti tra i poteri legislativi dello Stato e delle Regioni, sancito nell'art. 117 Cost., come novellato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, e risponde, altresì, al principio generale di efficienza e di economicità cui deve doverosamente ispirarsi l'operato di tutta la Pubblica Amministrazione.

Si segnala comunque che è intendimento di questa Amministrazione emanare una legge regionale di raccordo con detto Testo Unico al fine di dotare la Regione Liguria di una organica ed esaustiva disciplina della materia edilizia sostitutiva di quella statale, che pur nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel DPR 380/2001, valorizzi le peculiarità della già vigente legislazione ligure in materia urbanistico- edilizia e paesistico-ambientale; tale legge sarà altresì l'occasione per varare le direttive per la formazione dei Regolamenti Edilizi Comunali, già o

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