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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 25/02/2000, n. 16
L. R. Toscana 25/02/2000, n. 16
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/10/2024, n. 42
- L.R. 20/07/2023, n. 29
- L.R. 05/08/2021, n. 29
- L.R. 07/08/2020, n. 83
- L.R. 04/09/2017, n. 47
- L.R. 09/08/2016, n. 58
- L.R. 09/08/2013, n. 47
- L.R. 29/11/2011, n. 65
- L.R. 14/12/2009, n. 75
- L.R. 21/11/2008, n. 62
- L.R. 28/06/2007, n. 36
- Avviso di Rettifica in B.U. 30/04/2004, n. 17
- L.R. 21/04/2004, n. 24
- L.R. 03/03/2003, n. 15
- L.R. 19/11/2001, n. 58
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Art. 1 - (Ambiti della legge)1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutic |
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TITOLO I - IGIENE PUBBLICA E DELLA NUTRIZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE, MEDICINA LEGALE |
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Art. 2 - (Competenze della Regione)1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di autorità competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, come recepito dal |
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Art. 3 - (Competenze del Presidente della Giunta regionale)1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti uffici e acquisito ogni elemento di informazione da parte dell'A |
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Art. 4 (Competenze del Comune)1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune d |
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Art. 5 - (Regolamenti comunali)1. Il Sindaco acquisisce obbligatoriamente il parere dell'Azienda U.S.L. per l'adozione e la modificazione dei regolamenti comunali |
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Art. 6 - (Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive)1. Le attività amministrative, di ispezione, vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica e di veterinaria sono pr |
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Art. 7 - (Competenze delle Aziende UU.SS.LL.)1. Salve le diverse disposizioni espressamente previste dalla normativa statale e regionale, spettano alle Aziende UU.SS.LL. tutte le attività in materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti, sanità pubblica veterinaria, medicina legale e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le attività istruttorie, di vigilanza e di controllo previste per lo svolgimento delle competenze del Sindaco ai sensi dell'art. 4 e della Regione ai sensi degli artt. 2 e 3. 1-bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all’articolo 9 del regolamento 2017/625/UE e dell’articolo 2 del d.lgs. 27/ |
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Art. 8 - (Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari)1. L'attività di vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al precedente articolo è disposta dal direttore generale dell'Azienda U.S.L. dove ha sede lo s |
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Art. 9 - (Utenza pubblica dei servizi delle Aziende UU.SS.LL.)1. Salvo quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 e fatte salve le norme vigenti, gli enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni di ri |
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Art. 10 - (Accertamenti ed indagini delle Aziende UU.SS.LL. a favore dei privati)1. Gli accertamenti e le indagini a favore di privati sono svolte dalle strutture organizzative delle Aziende uu.ss.ll assicurando i |
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Art. 11 - (Soppressione di organi collegiali sanitari)1. Le Aziende UU.SS.LL. continuano a svolgere le funzioni dei seguenti organi già soppressi: |
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Art. 12 - (Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi)1. Nelle commissioni, comitati e collegi non soppressi dalla presente legge e non regolati dalla legge regionale 19 aprile 1982 n. 33 e successive modificazioni, a norma delle previgenti leggi statali, la presenza, quale membro d |
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TITOLO II - Assistenza farmaceutica |
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Capo I - Esercizio delle funzioni in materia farmaceutica |
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Art. 13 - Competenze della Regione1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di: a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali; b) istituzione delle farmacie s |
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Art. 14 - Competenze del comune1. Sono di competenza del comune: a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, delle proiezioni e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento; N28 b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell'articolo 129 del R.D. n. 1265/1934; c) la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceu |
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Art. 15 - Competenze delle Aziende sanitarie1. L'azienda USL esercita le funzioni amministrative in materia di: a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall'articolo 11 della L. n. 475/1968; b) accertamento dell'indennità di avviamento ai sensi dell'articolo 24, rilievo e determinazione dell'import |
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Art. 16 - Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari stagionali e di farmacie succursali. Procedure1. L'inizio del procedimento di revisione della pianta organica è di competenza del dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che comunica alle aziende USL di riferimento l'avvio del procedimento di revisione fissando il termine di durata dello stesso. 2. L'azienda USL invia, ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento, la comunicazione in cui richiede le proposte di revisione delle piante organiche, ai sensi di quanto pr |
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Art. 17 - Proiezioni delle sedi farmaceutiche |
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Art. 17-bis - Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale1. La Regione, anche su istanza del comune, se non già presente, può istituire u |
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Art. 17-ter - Dispensari farmaceutici1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo a |
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Art. 18 - Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all'esercizio privato1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all'esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami. 2. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale indice il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione. |
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Art. 18-bis - Composizione e nomina della commissione giudicatrice1. La commissione giudicatrice è composta: |
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Art. 19 - Conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico. Procedura1. Per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico di cui alla legge n. 475/1968, il dirigente del com |
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Art. 20 - Assegnazione sedi decentrate. Procedura1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di revisione della pianta organica di cui all'art. 13, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, approva con decreto il bando dove sono indicate le sedi messe a concorso nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande ed il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocazione nella graduatoria finale, è richiesta la comunicazione dell'accettazione formale del candidato al trasferimento. La rinunzia al trasferimento comporta l'esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del successivo concorso per decentramento disposto ai sensi della presente legge. N45 2. Lo svolgimento del concorso è attribuito al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per |
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Art. 21 - Apertura farmacie di nuova istituzione o trasferite per decentramento |
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Art. 22 - Indennità per lo svolgimento dei concorsi1. Le indennità da corrispondere ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'art. 18, sono determinate in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 e relativi atti di |
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Art. 23 - Vigilanza nel settore farmaceutico1. Le ispezioni preventive alle farmacie di cui all'art. 111 del R.D. n. 1265/1934, le ispezioni preventive e ordinarie ai magazzini di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano di cui al decreto legislativo n. 538/1992 e le ispezioni preventive ed ordinarie negli istituti penitenziari nel settore farmaceutico conseguenti all'applicazione del D.Lgs. n. 230/1999 sono effettuate da una commissione di due membri nominata con delibera del direttore generale dell'Azienda U.S.L. e costituita da due farmacisti dell'U.O. farmaceutica territoriale dell'Azienda U.S.L. 2. Le ispezioni ordinarie alle farmacie ai sensi dell'art. 127 del R.D. n. 1265/1934 sono effettuate da una commissione di cinque membri nominata con delibera del direttore generale dell'Azienda U.S.L. e costituita da: a) due farmacisti dell'U.O. farmaceutica te |
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Art. 23-bis - Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico |
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Art. 24 - Commissione di cui all'art. 110 del R.D. n. 1265/1934 per l'indennità di avviamento1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 110 del R.D. n. 1265/1934, il direttore generale dell'Azienda U.S.L. nomina annualmente una commissione composta da: |
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Capo II - Capo VI - Omissis |
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Capo VII - Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia |
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Art. 48 - Servizi erogati dalle farmacie e modalità della loro erogazione |
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Art. 49 - Adempimenti delle farmacie |
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Art. 50 - Caratteristiche dei locali1. I servizi di cui all’articolo 48 sono |
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Art. 51 - Caratteristiche delle apparecchiature |
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Art. 52 - Obblighi del farmacista1. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde: |
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Art. 53 - Adempimento dell'Azienda unità sanitaria locale1. L'Azienda U.S.L. competente per territorio effettua la vigilanza in ordine al rispetto degli prescrizioni contenute agli artt. 50 |
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Art. 54 - Sanzioni |
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Art. 54-bis - Disposizione transitoria per l'apertura delle farmacie prelate dai comuni |
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Art. 54-ter - Indirizzi regionali |
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Art. 54-quater - Disposizioni transitorie |
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TITOLO III - OMISSIS
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