Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 28/06/2007, n. 36; modificato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 21/11/2008, n. 62; dall’art. 71, comma 1, della L.R. 14/12/2009, n. 75 e, successivamente, abrogato dall'art. 58, comma 1, della L.R. 09/08/2013, n. 47, così recitava:

"Art. 17 - Proiezioni delle sedi farmaceutiche

1. La proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche "ex tempore".

2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, o nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale, qualora non vi siano i requisiti per aprire una farmacia ai sensi della normativa statale, il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l’istituzione, all’interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nelle aree territoriali individuate con Delib.C.R. 21 febbraio 2000, n. 69.

3. Il sindaco propone l'apertura della proiezione al titolare della farmacia afferente la sede farmaceutica ove è istituito il presidio di cui al comma 1.

4. Qualora il titolare non accetti, il sindaco propone l'apertura della proiezione al titolare della farmacia più vicina al centro o nucleo abitato ove la stessa è istituita. In questa ipotesi il sindaco, in sede di revisione di pianta organica, prevede una nuova delimitazione della sede farmaceutica, scorporando il territorio pertinente al centro o nucleo abitato dove è istituita la proiezione per attribuirlo alla sede che ha accettato di attivarla. Nelle more della ridefinizione della nuova pianta organica si procede comunque all'apertura della proiezione.

5. Il sindaco per far fronte alle necessità assistenziali, nel caso in cui la procedura di cui al presente articolo non abbia dato esito positivo, in sede di revisione della pianta organica, propone ai sensi dell'articolo 16, l'istituzione di una nuova sede farmaceutica nel territorio del comune anche in deroga al criterio contenuto all'articolo 1 della L. n. 475/1968 e al criterio di cui all'articolo 104 del R.D. n. 1265/1934.

6. In deroga alla previsione di cui al comma 2, qualora vi sia accordo tra il sindaco ed il titolare della farmacia interessata l'apertura di una proiezione della farmacia potrà essere autorizzata anche in presenza di un numero di abitanti inferiori a mille.

7. In presenza di una proiezione sul territorio di una o più sedi farmaceutiche di un comune, in sede di revisione della pianta organica, si tiene conto del rapporto farmacie/popolazione previsto dall'articolo 1 della L. n. 475/1968 come modificato dall'articolo 1 della L. n. 362/1991 prevedendo l'utilizzazione della popolazione eccedente quando questa sia pari o uguale al 66 per cento.

8. Non possono avere proiezioni le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici. L'eventuale trasferimento di locali della proiezione può avvenire soltanto nell'ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata.

9. Nei comuni con popolazione superiore a dodicimilacinquecento abitanti si attiva la procedura del decentramento delle farmacie di cui all'articolo 5 della L. n. 362/1991. Nel caso in cui detta procedura non porti al decentramento delle farmacie, si applica la procedura per l'attivazione della proiezione di cui al comma 2."

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