L.R. Toscana 19/11/2001, n. 58 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Toscana 19/11/2001, n. 58

Modifica alla L.R. 25.2.2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)
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Art. 1 - (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16)
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Art. 2 - (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 16 dei 2000 n. 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Competenze del Comune

1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2 della presente legge, ivi compresi tutti i riconoscimenti CE attribuiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della

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Art. 3 - (Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2000 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il dire

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Art. 4 - (Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2000 è sostituito dal seguente:

"3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:

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Art. 5 - (Modifica dell’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regiona

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Art. 6 - (Modifica dell’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. La rubrica dell’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2000 è sostituita dalla seguente: "Competenze delle Aziende sanitarie"

2. Al comm

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Art. 7 - (Modifica dell’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2000 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite con le seguenti "del dirigente del competente ufficio della Giunta regionale".

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Art. 8 - (Modifica dell’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2000 è sostituito dai seguenti:

"1. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale provvede all’indizione dei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, nonché per l’assegnazione delle farmacie succursali, riserv

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Art. 9 - (Modifica dell’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2000)
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Art. 10 - (Modifica dell’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2000 le parole "la Giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, delibera il bando" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, approva con decreto il bando".

2. Il comma 2 dell�

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Art. 11 - (Modifica dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2000 è sostituito dal seguente:

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Art. 12 - (Modifica dell'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2000 è sostituito dal seguente:

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Art. 13 - (Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2000)
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Art. 14 - (Modifica dell’articolo 25 della legge regionale n. 16 del 2000)
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Art. 15 - (Modifica dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Le farmacie urbane osse

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Art. 16 - (Modifica dell’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’art. 29 della legge regiona

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Art. 17 - (Modifica dell’articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 4 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente,

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Art. 18 - (Modifica dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. L’articolo 32 è sostituito dal seguente:

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Art. 19 - (Modifica dell’articolo 42 della legge regionale n. 16 del 2000)
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Art. 20 - (Modifica dell’articolo 43 della legge regionale n. 16 del 2000)
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Art. 21 - (Norma transitoria)

1. I concorsi per sedi farmaceutiche di nuova istituzione, vacanti, da decentrare o per farmacie succursali, banditi in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge sono svo

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