Articolo abrogato dalla L.R. del 02/08/2002 n.7.L'articolo 120 così recitava:"1. Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall'Amministrazione regionale a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio, qualora non diversamente ed espressamente indicato nell'atto di nomina.".

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