Articolo abrogato dalla L.R. del 02/08/2002 n.7. L'articolo 44 così recitava:"1. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo superiore a 150.000 euro è regolato dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante.

2. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo inferiore a 150.000 euro è regolato, oltre che dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante, dalla sola iscrizione, da almeno due anni, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese iscritte all'Albo artigiani e per le cooperative iscritte al registro prefettizio."

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