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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Campania 24/11/2001, n. 17
L.R. Campania 24/11/2001, n. 17
L.R. Campania 24/11/2001, n. 17
- L.R. 05/07/2023, n. 11
- L.R. 30/12/2019, n. 27
- L.R. 08/08/2016, n. 22
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- L.R. 15/03/2011, n. 4
- L.R. 29/12/2005, n. 24
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CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità della legge)1. Con la presente legge, in attuazione della normativa vigente, la Regione definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere di seguito elencate: |
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CAPITOLO II - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE |
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Art. 2 - (Esercizi di affittacamere)1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, u |
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Art. 4 - (Case per ferie)1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziend |
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Art. 5 - (Ostelli per la gioventù)1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per un periodo massimo di sette giorni per ciascun ospite, d |
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Art. 6 - (Attività ricettive in case rurali (country house))1. Al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della Campania sono consentite attività ricettive in case rurali autorizzate dai comuni. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o |
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Art. 7 - (Rifugi di montagna)1. Sono rifugi di montagna le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico, sufficientemente attr |
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CAPITOLO III - NORME COMUNI |
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Art. 9 - (Adempimenti amministrativi) |
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Art. 10 - (Classificazione) |
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Art. 11 - (Rinnovi e dichiarazioni annuali) |
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Art. 12 - (Disciplina dei prezzi)1. I titolari delle strutture turistiche ricettive comunicano, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, i prezzi minimi e massimi del pernottamento e i servizi offerti, entro il 1° marzo ed entro il 1° ott |
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Art. 13 - (Comunicazione dei provvedimenti) |
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Art. 14 - (Obblighi del titolare)1. I gestori delle strutture devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'Ente Provinc |
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Art. 15 - (Sanzioni)1. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza aver presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, della legge 241/1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00. N4 2. L'omessa esposizio |
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Art. 16 - (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)1. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate secondo le procedure d |
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Art. 17 - (Disposizione transitoria)1. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture già operanti devono essere adeguate, per con |
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Allegato A - Requisiti e servizi minimi per esercizi affittacamerea) Servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su ventiquattro; b) Servizio di notte a chiamata; c) Fornitura e cambio della bianche |
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Allegato B - Requisiti e servizi minimi per case e appartamenti per vacanzea) Una superficie minima utile non inferiore a otto mq. per ciascun posto letto; |
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Allegato C - Requisiti e servizi minimi per case per feriea) Una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio, di otto mq. per le camere ad un letto e di quattordici mq. per le camere a due letti con un incremento di quattro mq. per ogni letto in più, per un massimo di quattro posi letto per camera; b) Un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano, un ba |
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Allegato D - Requisiti e servizi minimi per ostelli per la gioventùa) Camere, con possibilità di posti letto anche sovrapposti, con un minimo di otto metri cubi a poso letto; b) Un wc ogni sei posti letto, con un minimo di un wc per piano, una doccia ogni sei posti letto con un minimo di una doccia per piano, un lavabo ogni quattro posti letto con un minimo di d |
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Allegato E - Requisiti e servizi minimi per residenze ruralia) Un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera; b) Un locale bagno comune completo di wc, doccia e lavabo ogni |
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Allegato F - Requisiti e servizi minimi per rifugi di montagnaa) Un locale riservato all'alloggiamento del gestore-custode; b) Cucina; c) Spazio utilizzabile per il consumo dei |
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Allegato G - Requisiti e servizi minimi per case religiose di ospitalitàa) Accesso indipendente; b) Per le case esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di sei mq. per le camere ad un letto e dodici mq. per le camere a due letti; c) Un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni sei posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni |
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