N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 70, della L.R. 07/08/2014, n. 16, così recitava:

"Art. 13 - (Comunicazione dei provvedimenti) — 1. Il Comune è tenuto alla immediata trasmissione del rilascio dell'autorizzazione e delle prese d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione, all'Ente Provinciale per il Turismo e alle componenti Autorità di pubblica sicurezza.

2. Il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione e all'Ente Provinciale per il Turismo i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività."

Dalla redazione