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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 17/05/1999, n. 10
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità e principi del conferimento)1. Ai fini della realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali, la presente legge disciplina il riordino di funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nelle materie e nei settori da essa considerati disponendo, in particolare, il conferimento ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane delle funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionari in conformità ai principi di cui all' |
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Art. 2 - (Attuazione del conferimento)1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le atti |
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Art. 3 - (Funzioni dei Comuni)1. Nelle materie e nei settori considerati dalla presente legge spetta ai Comuni la generalità delle funzioni non espressamente ris |
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Art. 4 - (Esercizio associato delle funzioni) |
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Art. 5 - (Funzioni delle Comunità montane)1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alle Comunità montane le funzioni ad esse conferite dalla presente legge, nonch |
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Art. 7 - (Funzioni della Regione)1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alla Regione le funzioni ad essa espressamente riservate dalla presente legge, nonché le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. 2. Nelle materie e nei settori predetti spettano in ogni caso alla Regione: |
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Art. 8 - (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura collaborano con la Regione per le attività relative alla: a) gestione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione dell'economia regionale; b) progettazione ed attuazione degli interventi assistiti da finanziamento comunitari relativi ai settori produttivi regionali; c) raccolta di informazioni ed effettuazione di studi e ricerche sull'andamento economico e sulla struttura produttiva regionale. |
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Art. 9 - (Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi)1. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, le associazioni, le cooperative, gli enti e le formazioni sociali collaborano, mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni, con la Regione, i Com |
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Art. 10 - (Collaborazione e informazione)1. La Regione, i Comuni, le Province e le Comunità montane operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, |
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Art. 11 - (Strutture e personale)1. La Giunta regionale, "sentito il Consiglio delle autonomie locali" N19 e previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi. 2. La Giunta regionale provvede alla soppressione dei servizi e degli uffici interessati o alla rideterminazione de |
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Art. 12 - (Beni strumentali)1. La Giunta regionale, "sentito il Consiglio delle autonomie locali", N19 individua i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni conferite ag |
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Art. 13 - (Decorrenza del conferimento)1. Il conferimento delle funzioni agli enti locali disposto dalla presente legge decorre dalla data di trasferimento agli stessi, da |
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Art. 14 - (Rapporto sullo stato delle autonomie locali)1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato delle autonomie locali nella Regione. |
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TITOLO Il - Sviluppo economico e attività produttive |
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CAPO I - Artigianato |
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Art. 15 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: |
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CAPO II - Industria |
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Art. 16 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qua |
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Art. 17 - (Funzioni delle Province)1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree ecologicamente attrezzate. |
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Art. 18 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree |
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Art. 19 - (Aree industriali ed ecologicamente attrezzate)1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di |
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Art. 21 - (Ripartizione del fondo) |
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CAPO III - Cooperazione |
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Art. 22 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: |
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CAPO IV - Energia |
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Art. 23 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la lavorazione e il deposito di olii minerali e per il deposito di gas naturale liquefatto o di |
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Art. 23 bis - (Funzioni delle Province) |
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Art. 24 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti: |
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CAPO V - Miniere, risorse geotermiche e cave |
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Art. 25 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai perme |
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Art. 26 - (Funzioni delle Province)1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti: |
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CAPO VI - Fiere, mercati e commercio |
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Art. 27 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale; b) la pubblicazione del ca |
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Art. 28 - (Funzioni delle Province)1. É attribuita alle Province l'organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferiment |
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Art. 29 - (Funzioni dei Comuni)1. É attribuita ai Comuni l'individuazione delle zone del proprio territorio e dei periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facol |
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CAPO VII - "Turismo e demanio marittimo". |
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Art. 29 bis - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni relative a zone del mare territoria |
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Art. 30 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della profession |
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Art. 31 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di conc |
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CAPO VIII - Acque minerali e termali |
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Art. 32 - (Funzioni delle Province)1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque mine |
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CAPO IX - Disposizioni comuni |
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Art. 33 - (Promozione commerciale ed economica all'estero)1. La Regione, anche in concorso con lo Stato, gli enti locali, l'istituto per il commercio estero (ICE), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di categoria, realizza interventi di promozione commerciale ed economica all'estero per i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo. 2. Sono riservate alla Regione le funzio |
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Art. 34 - (Agevolazioni di credito)1. Sono riservate alla Regione, in materia di sviluppo economico e attività produttive, le funzioni amministrative trasferite o del |
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Art. 36 - (Sportello unico per le attività produttive) |
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TITOLO III - Territorio, ambiente e infrastrutture |
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CAPO I - Territorio e urbanistica |
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SEZIONE I - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali |
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Art. 37 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti: a) la redazione e l'approvazione degli stru |
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SEZIONE II - Edilizia pubblica |
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Art. 38 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) l'approvazione del piano regionale di |
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Art. 39 - Funzioni delle Province.1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla formazione dei programmi attuativi dei piani regionali di edilizia residenziale e in particolare: a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni; |
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Art. 40 - Funzioni dei Comuni.1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti: a) il concorso all'elaborazione dei programmi provinciali mediante la formulazione di proposte di intervento; b) l'individuazione, all'interno della loro programmazione urbanistica, di |
|
CAPO II - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti |
|
SEZIONE I - Attività a rischio di incidente rilevante |
|
Art. 41 - (Funzioni della Regione) |
|
Art. 42 - (Funzioni delle Province) |
|
SEZIONE II - Protezione della fauna e della flora |
|
Art. 43 -.(Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le competenze attualmente esercitate dal corpo forestale dello |
|
Art. 44 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione |
|
SEZIONE III - Inquinamento delle acque |
|
Art. 45 - (Funzioni della Regione) |
|
Art. 46 - (Funzioni delle Province) |
|
Art. 47 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti: a) il rilevamento, la disciplina e il controllo d |
|
SEZIONE IV - Inquinamento atmosferico |
|
Art. 48 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree regionali o, di intesa con le altre R |
|
Art. 49 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti a) le autorizzazioni per l'emissione in |
|
SEZIONE V - Gestione dei rifiuti |
|
Art. 50 - (Funzioni delle Province) |
|
CAPO III - Difesa del suolo |
|
Art. 51 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: |
|
Art. 52 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti: a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e di pronto intervento idraulico; |
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Art. 53 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti: |
|
CAPO IV - Opere pubbliche |
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Art. 54 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: |
|
Art. 56 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti: . |
|
CAPO V - Viabilità |
|
Art. 57 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alle Regione le funzioni amministrative concernenti: |
|
Art. 58 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti: a) la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, |
|
Art. 59 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e la declassificazione delle strade comunali. |
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CAPO VI - Trasporti |
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Art. 60 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) l'estimo |
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Art. 61 - (Funzioni dei Comuni)1. N24 Sono attribuite ai Comuni le f |
|
CAPO VII - Protezione civile |
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Art. 62 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed il coordinamento delle operazioni necessarie al superamento dell |
|
Art. 63 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi deter |
|
TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità |
|
CAPO I - Tutela della salute |
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Art. 65 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la riduzione delle zone di rispetto de |
|
Art. 66 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti: |
|
CAPO II - Servizi sociali |
|
Art. 67 -(Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti: |
|
CAPO III - Istruzione scolastica
|
|
Art. 68 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) la programmazione dell'offerta formativ |
|
Art. 69 - (Funzioni delle Province)1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la gestione ed erogazione dei contributi alle scuole di istruz |
|
Art. 70 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la gestione e l'erogazione dei contributi alla scuola materna e de |
|
CAPO IV - Formazione professionale |
|
Art. 71 - (Funzioni delle Province)1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale, tra cui, in particolare: |
|
CAPO V - Attività culturali |
|
Art. 72 - (Funzioni delle Province) |
|
CAPO VI - Sport |
|
Art. 73 - (Funzioni delle Province) |
|
TITOLO V - Ordinamento e organizzazione amministrativa |
|
Art. 74 - (Polizia amministrativa)1. Sono rispettivamente attribuiti o delegati agli enti locali le funzioni e i compiti di polizia amministrativa inerenti alle funzi |
|
Art. 75 - (Sanzioni amministrative)1. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di |
|
Art. 76 - (Riordino della legislazione regionale)1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio proposte di legge regionale finalizzate: |
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TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali |
|
Art. 77 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Resta di competenza della Regione: a) la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla presente legge; b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a cari |
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Art. 78 - (Modifiche alla l.r. 9/1992)1. Il comma 1 dell'articolo 3 della I.r. 23 gennaio 1992, n. 9 è sostituito dal seguente: "1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 sono inviate alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni ann |
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Art. 79 - (Modifiche alla l.r. 41/1997) |
|
Art. 80 - (Modifiche alla l.r. 43/1994)1. Il comma 1 dell'articolo 3 della I.r. 31 ottobre 1994, n. 43 è sostituito dal seguente: |
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Art. 81 - (Modifiche alla l.r. 46/1992)1. Il comma 2 dell'articolo 2 della I.r. 5 settembre 1992, n. 46 è sostituito dal seguente: |
|
Art. 82 - (Modifiche alla l.r. 9/1997)1. Al comma 1 dell'articolo 24 della I.r. 14 gennaio 1997, n. 9 è aggiunta la seguente lettera: |
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Art. 83 - (Modifiche alla l.r. 11/1997)1. Al comma 1 dell'articolo 4 della I.r. 20 gennaio 1997, n. 11 le parole "entro il 30 giugno di ogni anno" sono sostituite dalle se |
|
Art. 84 - (Modifiche alla l.r. 34/1992)1. Il comma 2 dell'articolo 28 della I.r. 5 agosto 1992, n. 34, è sostituito dal seguente: |
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Art. 85 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le leggi regionali 16 gennaio 1974, n. 2, 19 luglio 1976, n. 18, 1° settembre 1977, n. 37, 11 ottobre 1976, n. 31 |
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Art. 86 - (Finanziamento)1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato nei sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 59/1997 e con risorse finanzi |
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