Articolo abrogato dalla L.R. del 15/11/2010 n. 16. L’Articolo 50 così recitava: “1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.  Per tali attività e per l'attività di controllo le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM.

2. Sono fatte salve le competenze regionali concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sanitari.”

Dalla redazione