Articolo abrogato dalla L.R. del 04/10/2004 n.18. L'articolo 41 così recitava: "1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive e la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza esterna;

b) l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175."

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