Articolo abrogato dalla L.R. 03/04/2015, n. 13:

“Art. 72 (Funzioni delle Province) — 1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione di contributi regionali, a titolo di concorso nelle spese, alle università per la terza età istituite ero gestite da istituzioni pubbliche o private;

b) il finanziamento e di centri di educazione permanente.”

Dalla redazione