a) all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d bis) il Comitato di indirizzo.»;
b) all’articolo 12, comma 1, la lettera g) è sostituita dalle seguenti:
«g) nominare il Direttore generale a seguito di avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei, tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 3. L’avviso e l’elenco di idonei sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale. Con la deliberazione di approvazione dell’avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei;
h) nominare il vice-direttore su proposta del Direttore generale.»;
c) all’articolo 14, comma 3, sono aggiunte in fine le parole: «, al Direttore generale, al Comitato di indirizzo, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.»;
d) all’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: