Articolo abrogato dalla L.R. 26/05/2017, n. 15, così recitava:

Art. 18 - (Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento)

1. Presso ciascuna provincia è istituito un Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire il coordinamento delle attività dei dipartimenti provinciali e subprovinciali dell'ARPA con le attività delle competenti strutture della provincia e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e l'ottimale svolgimento delle attività previste nelle convenzioni di cui all'articolo 25.

2. Il Comitato ha compiti di consulenza e di proposta; in particolare:

a) formula al Direttore generale dell'ARPA proposte per la definizione dei programmi annuali di attività;

b) verifica l'andamento e i risultati delle attività programmate, esprimendo al Direttore generale dell'ARPA valutazioni e proposte.

3. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Provincia o l'Assessore provinciale all'ambiente, da lui delegato, che lo presiede;

b) il responsabile del settore ambiente della Provincia;

c) un responsabile del settore ambiente di un comune della provincia, designato dalla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);

d) i direttori dei dipartimenti provinciali e sub-provinciali dell'ARPA o loro delegati;

e) un rappresentante dei dipartimenti di prevenzione designato congiuntamente dai direttori generali delle ASL provinciale sub-provinciali.

4. Al fine della formulazione delle proposte per la definizione del programma annuale di attività, il Comitato attua adeguate forme di consultazione della comunità tecnico-scientifica e delle associazioni imprenditoriali, ambientaliste e dei lavoratori.

5. In relazione alle materie trattate il Presidente del Comitato può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell'ARPA, di altri enti locali e pubblici competenti in materia e delle ASL.

6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Provincia, che designa altresì il segretario.

7. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. il Comitato può essere convocato anche su motivata richiesta del Direttore generale dell'ARPA.

8. Le sedute del comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.”

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